Le giustificazioni dell’ente
Il revisore dei conti, cui il magistrato istruttore aveva chiesto le motivazioni su tale inadempimento, precisava che pur avendo generato da subito i file per la trasmissione alla Banca dati ci sono delle problematiche ancora da risolvere circa account/utente e password che hanno impedito la trasmissione. Si conta di risolvere il problema quanto prima con l’assistenza della BDAP che non ha ancora risolto il problema.
Prima dell’udienza, sempre il magistrato istruttore rilevava che, alla data del 7 novembre 2018 sulla banca dati BDAP “Bilanci armonizzati Documenti contabili Esercizio 2016 Fase Consuntivo Schemi di bilancio”, non era ancora presente alcun dato per l’Ente.
Le indicazioni del Collegio contabile
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione del 20/11/2018 n.314 precisa gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare che:
- L’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 stabilisce che le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali;
- L’articolo 227, comma 6, del T.U.E.L. dispone che gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti;
- Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 all’art. 4, considerato l’art. 13 della legge n. 196/2009, l’art. 227, comma 6, del T.U.E.L., il d.lgs. 118/2001, provvedendo ad implementare la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, individua i dati contabili da trasmettere a B.D.A.P.. In particolare, gli enti locali sono tenuti ad inviare i seguenti dati contabili: a) i bilanci di previsione entro 30 giorni dalla loro approvazione. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016; b) i rendiconti, entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione, a decorrere da quello relativo all’esercizio 2016; c) le variazioni di bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione, delle medesime, a decorrere dalle variazioni di bilancio approvate nell’esercizio 2017; d) i bilanci consolidati, entro 30 giorni dall’approvazione, a decorrere da quello relativo all’esercizio 2016; e) il piano degli indicatori e dei risultati attesi, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o del rendiconto.
Sulla base dei sopra indicati riferimenti legislativi il Collegio contabile certifica il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione. Nel caso specifico il Collegio contabile Sezione si riserva di verificare il superamento della criticità riscontrata nell’ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell’ente.
Trattasi di violazione alle regole di sana gestione finanziaria, con conseguente trasmissione della deliberazione di accertamento di tale irregolarità al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema ConTe., all’Organo di revisione dell’ente, con obbligo di pubblicazione di tale deliberazione sul sito istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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