I principi di armonizzazione contabile non consentono la destinazione dei fondi europei per incentivi tecnici al personale

Approfondimento di V. Giannotti

Le attuali disposizioni dell’art.113 del d.lgs.50/2016 prevedono la costituzione di un fondo, per incentivi tecnici, in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Una volta costituito il citato fondo, l’ottanta per cento delle citate risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori, mentre il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del predetto fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Ai sensi della citata normativa, la domanda posta da un comune riguarda, pertanto, la possibile destinazione del 20%, in presenza di opere pubbliche finanziate da fondi europei che, per espressa previsione di legge non possono essere destinate all’acquisto dei beni previsti dalla normativa, da destinare alla remunerazione delle attività svolte dai dipendenti pubblici.

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