I requisiti previsti per il blocco della spesa degli enti locali da parte dei giudici contabili

17 Settembre 2021
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A seguito di alcuni miglioramenti avuti dall’ente locale e, in ogni caso, in presenza di alcune criticità rilevate, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.140/2021) ha optato per la soluzione di non attivare la procedura del blocco della spesa, motivandone le ragioni e ripercorrendo i principi previsti dall’ordinamento sul potere dei giudici contabili di attivare tale misura sanzionatoria.

La verifica delle misure adottate

Il recupero attuato dall’ente locale sul maggiore disavanzo, a seguito di errato calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si è rilevato errato, avendo ripartito tale disavanzo nei successivi tre esercizi finanziari in violazione delle disposizioni del testo unico degli enti locali. Infatti, a dire del Collegio contabile, la regola del recupero triennale non può essere evidentemente elusa da un mancato recupero pro quota del disavanzo, entro i termini che decorrono dall’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si manifesta, anche laddove esso venga accertato solo successivamente, come nel caso di specie, all’esito dei controlli della Sezione regionale della Corte dei conti. Ciò in quanto l’opposta operazione, che preveda l’inizio del rientro in esercizi successivi, si tradurrebbe inevitabilmente nel trasferirne l’onere ad esercizi che travalichino il triennio, violando gli ormai consolidati principi affermati dalla Corte costituzionale, in base ai quali la regola del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 188 T.U.E.L.), è “fisiologica” (sent. n. 80/2021) ed ogni periodo di durata superiore può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio (sent. n. 115/2020).

Nonostante, l’evidente errore, il Collegio contabile ha apprezzate una serie di parametri positivi, trattandosi di un piccolo ente, quali il ritorno positivo di cassa che ha annullato le anticipazioni di tesoreria, il recupero maggiore del disavanzo rispetto all’esercizio precedente, con il difetto di non aver superato le criticità relative al rispetto dei tempi medi di pagamento. Altre criticità sono state evidenziate nel non aver l’ente, adeguatamente motivato la mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato e del fondo contenzioso né la mancata costituzione del fondo per il salario accessorio, la mancata sottoscrizione del contratto decentrato, la mancata quantificazione del fondo perdite società partecipata, l’assenza di cassa vincolata e di vincoli a valere sul risultato di amministrazione.

La decisione di non procedere al blocco della spesa

A dire dei giudici contabili, pur in presenza delle citate criticità, alcuni miglioramenti attuati dall’ente locale di piccole dimensioni depongono nel senso di non incidere sul blocco della spesa ai sensi dell’art. 148-bis del T.U.E.L. né, tantomeno, i presupposti per l’accertamento di una situazione di pre-dissesto.

Ricorda il collegio contabile come ai fini della sussistenza dei requisiti per l’adozione di provvedimenti di blocco della spesa, che il terzo comma del citato art. 148-bis così recita:

“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento bifasico con il quale, ad un primo provvedimento che accerti squilibri, scoperture o altre gravi irregolarità, qualora non facciamo seguito idonei provvedimenti di ripristino degli equilibri e di rimozione delle irregolarità, riscontrabili dalla Sezione, possa darsi seguito con un provvedimento che inibisce l’impegno di spesa dei programmi privi di sostenibilità finanziaria.

La normativa citata, tuttavia, non impedisce ai giudici contabili di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l’attualità degli equilibri: il controllo in esame si pone infatti in una dinamica prospettica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore

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