I residui attivi non riscossi sono un evidente segnale di possibili criticità finanziarie future

22 Luglio 2024
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La capacità di riscossione, incidendo sull’effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente, rileva ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente qualora finisca con l’implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n. 71/2024) che ha analizzato la capacità di riscossione dei un ente capoluogo di provincia.

Le verifiche sui crediti

In sede istruttoria il magistrato istruttore ha chiesto ad un ente locale le motivazioni di una sostanziale riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. L’ente ha risposto che le motivazioni sono sostanzialmente due.

La prima è dovuta all’accantonamento nel fondo crediti di importi nell’anno precedente di finanziamenti ministeriali non erogati che l’ente in via cautelativa ha riportato nei crediti con relativa corrispondente inserimento dei medesimi nel fondo di svalutazione, mentre essendo stati erogati nell’anno hanno condotto ad una diminuzione del fondo svalutazione.

La seconda posto dei crediti in diminuzione è rappresentata dalla diminuzione dei crediti da TARI a seguito del passaggio da tassa a tariffa rifiuti, comportante la mancata iscrizione nel bilancio comunale di tale entrata, che viene fatturata direttamente dal gestore affidatario delle attività, in quanto tariffa avente natura di corrispettivo e non di tributo. Questo ha prodotto, una diminuzione dei residui finali su cui calcolare l’accantonamento a fondo crediti, calcolato comunque per un 93%, in considerazione delle riscossioni dell’anno, dello stralcio di crediti dell’annualità passate e del fatto che la gestione di competenza non ha prodotto più nuovi residui. L’Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del fondo di svalutazione dei crediti. Il Comune non si è avvalso della facoltà di cui all’art. 107-bis, del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, che consente di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato d’amministrazione 2022, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Inoltre, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, anche se non ancora prescritti, il cui importo è stato indicato nell’All. C al rendiconto ai fini della definizione del fondo svalutazione crediti e mantenuti nello Stato Patrimoniale, come previsto dall’art. 230, c. 5, TUEL.

Le indicazioni del Collegio contabile

Il Collegio contabile, a seguito delle motivazioni sulla riduzione del FCDE, ha analizzato la capacità di riscossione delle entrate proprie dell’Ente, notando una percentuale di riscossione delle entrate dei titoli 1 e 3 in conto residui, seppur in miglioramento rispetto agli anni precedenti, che si mantiene ancora bassa. A rendiconto 2022, la riduzione delle somme accertate nel titolo 1 a competenza rispetto al 2021 trova motivazione nel fatto che, come dichiarato dall’Ente, dall’anno 2022 è stato approvato il passaggio dal regime di tassa sui rifiuti (Tari), iscritta al titolo 1, al regime di tariffa corrispettiva, fatturata agli utenti direttamente dal gestore del servizio rifiuti e non più transitante quindi dal bilancio comunale. In merito all’attività di verifica e controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di revisione, nella sua relazione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e di non aver rilevato irregolarità.

Con riferimento alle diverse azioni attuate già precedentemente per migliorare la capacità di riscossione delle entrate, prevalentemente di parte corrente mantenute a residuo, l’Ente ha confermato le scelte organizzative e procedurali operate per presidiare i propri crediti e ha redatto apposite tabelle che mostrano per l’attività di recupero evasione nel 2023 il mantenimento del trend positivo di crescita avvenuto nell’esercizio 2022 rispetto al 2021 e per le entrate da sanzioni codice della strada, un andamento di riscossioni in conto residui nell’ultimo quinquennio, seppur in miglioramento, ancora debole.

Conclusioni

Il Collegio contabile, nel prendere atto delle azioni intraprese dall’Ente per migliorare la propria capacità di riscossione e degli accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità in grado di neutralizzare possibili squilibri di bilancio, rimarca come tali accantonamenti non possono essere risolutivi in una prospettiva di lungo periodo. Invita, pertanto, l’Ente ad un costante monitoraggio delle entrate extratributarie mantenute a residuo che presentano bassa capacità di riscossione, con particolare attenzione ai proventi dalle sanzioni per violazione codice della strada, seppur la riscossione coattiva sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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