Il decreto sulle semplificazioni cerca di fare chiarezza e modificando l’articolo 20, comma 2, del dlgs 163/2006 che nella nuova stesura stabilisce: «salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera d), gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice». La novellazione dell’articolo 20, comma 2, ha il chiaro scopo di precisare che resta ferma l’esclusione dei servizi finanziari dal campo di applicazione del codice. Dunque, le stazioni appaltanti debbono solo applicare i principi generali di buon andamento e imparzialità per selezionare le imprese alle quali rivolgersi per ottenere prestiti e gestione di titoli.
Restano, invece, soggetti al codice i servizi bancari. Se il legislatore avesse voluto escludere anche questi dalle regole codicistiche, oltre a novellare l’articolo 20, comma 2, avrebbe anche dovuto riformulare il testo del punto 6-b), dell’allegato IIA, cosa che non è avvenuta.
Gli enti locali si chiedono, allora, cosa cambi per quanto concerne gli appalti finalizzati all’acquisizione del servizio di tesoreria. In effetti, il decreto sulle semplificazioni in questo campo non modifica nulla. Il servizio di tesoreria appartiene alla tipologia dei servizi bancari e non a quelli finanziari. Tuttavia, anche il servizio di tesoreria non deve essere assoggettato a tutte le regole di dettaglio disposte dal codice. Come ha chiarito di recente il Consiglio di stato, sezione V, con sentenza 6 giugno 2011, n. 3377, il servizio di tesoreria, visto che non prevede il pagamento di alcun prezzo da parte dell’amministrazione, è da inquadrare non come appalto, ma come concessione di servizi. Infatti, l’istituto bancario assume integralmente il rischio della gestione ed ottiene la remunerazione in via esclusiva con le tariffe ed i prezzi ai propri clienti. Così stando le cose, il servizio di tesoreria è disciplinato dall’articolo 30 del dlgs 163/2006, dedicato alle concessioni di servizi, che come gli appalti indicati nell’allegato IIB al codice, non sono regolate dalla disciplina di dettaglio del codice stesso.
di Luigi Oliveri
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