I valori del rinnovo contrattuale da inserire nel bilancio di previsione 2019-2021

12 Novembre 2018
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a cura di V. Giannotti

La legge di bilancio 2019, presentata alle Camere, ha previsto all’art.34 “Rinnovo contrattuale 2019-2021” risorse specifiche per il nuovo rinnovo contrattuale sia per il settore statale, con risorse a carico della fiscalità generale, sia per gli enti non statali le cui risorse dovranno essere stimate ed allocate nei bilanci di previsioni dei singoli enti per soddisfare le previsioni del citato rinnovo per il periodo 2019-2021. Gli enti che si apprestano alla predisposizione delle previsioni del bilancio di previsione, ed in particolare per la verifica delle risorse da inserire nella parte operativa del Documento Unico di Programmazione che dovrà essere predisposto entro il 15/11/2018, dovranno stimare il citato impatto. Appare, in questa fase, allora necessario verificare, per gli enti locali, gli importi da inserire secondo le coordinate dettate dalle disposizioni della legge di bilancio 2019 e della sua relazione tecnica, fermo restando le possibili modifiche che potranno essere apportate in sede di approvazione definitiva del bilancio dello Stato da parte del Parlamento.

Le coordinate economiche sul rinnovo contrattuale

Qui di seguito le disposizioni legislative, indicate nell’art.34, tradotte in risorse economiche stimate nella relazione tecnica.

Comma 1: indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie per il triennio contrattuale 2019-2021 pari a 1.100 mln di euro per il 2019, 1.425 mln di euro per il 2020 e 1.775 mln di euro a decorrere dal 2021, per il personale statale contrattualizzato (in regime privatistico e di diritto pubblico) e per i miglioramenti economici del restante personale in regime di diritto pubblico;

Comma 2: precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura degli oneri recati dal comma 1, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP) e concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lett. e), della legge n. 196/2009;

Comma 3: gli incrementi di cui al comma 1 si applicano anche al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci;

Comma 5: prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:

  1. dell’anticipazione prevista dall’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
  2. al personale di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165, dell’elemento perequativo una tantum introdotto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal primo gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

Definiti i presupposti economici, le stime calcolate sui rinnovi nella relazione tecnica della MEF indicano che i calcoli sono state effettuati sulla base dei valori inseriti nel conto annuale 2016 rivalutato della percentuale del 3,48% che rappresenta la base dei seguenti nuovi incrementi del nuovo rinnovo contrattuale: 1) anno 2019 la percentuale è pari al 1,3%; 2) anno 2020 la percentuale è pari al 1,65%; 3) infine per l’anno 2021 la percentuale risulta pari al 1,95%.

Sulla base delle citate percentuali, gli oneri contrattuali per il settore non statale sono stati stimati rispettivamente in 940 Milioni di euro per l’anno 2019, 1,2 Miliardi di euro per l’anno 2020 per giungere all’importo massimo di 1,4 Miliardi di euro per l’anno 2021.

Il raffronto con il precedente rinnovo contrattuale

La tabella che segue mostra in prima istanza le differenze economiche tra il precedente rinnovo contrattuale del periodo 2016-2018 con il nuovo rinnovo contrattuale 2019-2021:

Tabella 1
Rinnovo contrattuale 2016-2018 (M€) 2016 2017 2018
Art. 1 c. 466 L. 208/2015 = vancanza contrattuale 300 300 300
Art. 1 c. 365 L. 232/2016 600 900
Art. 1 c. 679 L. 205/2017 1.650
Totale     300 900 2.850
Percentuale monte salari 2015 (M€) 0,36% 1,09% 3,48%
Rinnovo contrattuale 2019-2021 2019 2020 2021
Legge di bilancio 2019 (A)   940 1.200 1.415
di cui per vacanza contrattuale (B) 235 348 348
di cui per elemento perequativo (C) 285 285 285
Incremento netto (A-B-C)   420 567 782
Percentuale monte salari 2016 rivalutata del 3,48% 1,30% 1,65% 1,95%

 Il valore della vacanza contrattuale

Il primo valore da inserire nel bilancio di previsione, avendone la certezza in quanto calcolato sulla percentuale delle categorie contrattuali di ingresso per gli enti locali, è rappresentato dalla vacanza contrattuale che dovrà essere inserita in due diverse date, la prima dal 01/04 fino al 30/06 del 2019 e la seconda a regime a partire dal 01/07/2019. Detta indennità sarà assorbita una volta concluso l’iter del rinnovo contrattuale.

La tabella che segue mostra l’impatto economico per ogni ente locale:

Tabella 2
Dal 01/04 al 30/06 dal 30/06/19
Vacanza contrattuale 0,42% 0,70%
Cat. Importo annuo Mese Mese
D3/D6 27.572,85 8,91 14,85
D1/D6 23.980,09 7,75 12,91
C1/C5 22.039,41 7,12 11,87
B3/B7 20.652,45 6,67 11,12
B1/B7 19.536,91 6,31 10,52
A1/A5 18.482,72 5,97 9,95

Pere avere l’effetto sui bilanci è possibile stimare gli importi descritti in tabella moltiplicandoli per il personale di ciascun ente nelle corrispondenti categorie contrattuali di ingresso.

Elemento perequativo annuale

Si ricorda come l’elemento perequativo inserito nel contratto 2016-2018 avrebbe perso la sua efficacia a partire dal 01/01/2019. Con la legge di bilancio viene precisato che tale elemento continuerà ad esplicare i suoi effetti fino alla sottoscrizione definitiva del nuovo contratto. Pertanto, sulla base di tali informazioni è possibile stimare gli importi che dovranno essere inseriti nel bilancio di previsione 2019-2021 secondo la tabella seguente:

Tabella 3
Elemento perequativo mensile ed annuale
Cat. Importo mensile Importo annuo Cat. Importo mensile Importo annuo
D6 € 2 € 24 B7 € 22 € 264
D5 € 2 € 24 B6 € 23 € 276
D4 € 6 € 72 B5 € 23 € 276
D3 € 9 € 108 B4 € 24 € 288
D2 € 16 € 192 B3 € 24 € 288
D1 € 19 € 228 B2 € 26 € 312
C5 € 17 € 204 B1 € 27 € 324
C4 € 18 € 216 A5 € 26 € 312
C3 € 20 € 240 A4 € 27 € 324
C2 € 22 € 264 A3 € 28 € 336
C1 € 23 € 276 A2 € 29 € 348
A1 € 29 € 348

Anche in questo caso gli enti potranno inserire i valori nel bilancio sulla base del personale presente al 01/01 di ciascun anno e fino alla sottoscrizione del contratto definitivo, dove si prevede il riassorbimento di tali valori.

Gli accantonamenti in bilancio

Avendo a disposizioni la stima degli importi fatti dal MEF in valori complessivi, è possibile procedere alla stima degli importi da accantonare quali differenziali non ricompresi nella vacanza contrattuale e nell’elemento perequativo. La stima potrà essere fatta in valore inserendo il differenziale ad esempio tra il valore in bilancio per l’elemento perequativo ed il valore dell’accantonamento per rinnovi contrattuali, operando nel modo seguente:

Importo anno 2019 = 420/285 X importo perequativo del singolo ente

Importo anno 2020 = (567-420)/285 X importo perequativo del singolo ente

Importo anno 2021 = (782-567)/285 X importo perequativo del singolo ente

Il seguente esempio potrà chiarire gli importi da inserire quali accantonamenti al bilancio di previsione 2019-2021.

Si supponga che l’ente abbia un importo complessivo dell’elemento perequativo pari a € 500.000 che inserirà (unitamente alla vacanza contrattuale) in ciascun anno di bilancio di previsione. Per ogni singolo anno l’importo che dovrà essere accantonato sarà pari allora ai seguenti valori:

Per tutti gli anni 2019-2020-2021 dovrà essere inserito l’importo di € 500.000 X 1,47 = 736.842,10 quale accantonamento per rinnovi contrattuali

Anno 2020  dovrà essere inserito un ulteriore importo del differenziale di incremento pari ad € 500.000 x 0,52 = 257.894,70

Infine per l’anno 2021 l’importo differenziale da inserire sarà pari ad € 500.000 x 0,75 = 377.193,00

La tabella seguente mostra gli importi sopra indicati supponendo un valore dell’elemento perequativo di 500.000 euro e un elemento di vacanza contrattuale in proporzione all’elemento perequativo.

2019

2020

2021

Pagamento elemento perequativo

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Ulteriore accantonamento in bilancio

736.842,11

994.736,84

1.371.929,82

Vacanza contrattuale

412.280,70

610.526,32

610.526,32

Importo totale in bilancio

1.649.122,81

2.105.263,16

2.482.456,14

 

 

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