Iban unico errato ma con due destinatari e causali diverse. Il pagamento errato è a carico del tesoriere

5 Aprile 2024
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Nel caso in cui un ente locale disponga due pagamenti distinti con causali diverse, è onere del tesoriere verificare un eventuale errore sulla comunicazione dell’IBAN, per cui la riunificazione del mandato di pagamento che sia indirizzato al titolare dell’IBAN comunicato per errore, radica la responsabilità risarcitoria del tesoriere. Sono queste le indicazioni della Cassazione contenute nella sentenza n. 7883/2024 che ha ribaltato la doppia conforme del Tribunale e della Corte di appello che hanno, invece, attribuito la sola responsabilità all’ente locale per l’errata comunicazione dell’IBAN.

Il fatto

Una società creditrice di un ente locale ha subito il pignoramento e, in fase di esecuzione del pignoramento presso terzi, ha chiamato in causa l’ente locale. In ragione di un credito maggiore del terzo esecutato nei confronti dell’ente locale, rispetto alla somma dovuta per pignoramento del terzo, l’ente locale ha proceduto a due distinti pagamenti, uno verso il terzo per il pignoramento delle somme fino a concorrenza del credito del debitore esecutato, mentre ha disposto un pagamento per la differenza del maggior credito dovuto al creditore. Per mero errore, nonostante le causali diverse e i creditori diversi, l’IBAN comunicato al tesoriere è risultato solo quello del terzo e non del creditore dell’ente per la differenza a lui dovuta. Il tesoriere riuniti i due mandati di pagamenti contenenti il medesimo IBAN ha disposto il pagamento, con la conseguenza che il creditore dell’ente non avendo ricevuto il pagamento della differenza ha agito nei confronti dell’ente locale che, per evitare azioni esecutive con ulteriori spese ha disposto il pagamento ma, al contempo ha chiamato in giudizio il tesoriere per l’errato pagamento disposto.
Il Tribunale di primo grado e la Corte di appello hanno respinto il ricorso dell’ente locale sostenendo, nelle motivazioni delle sentenze, che il tesoriere era stato indotto in errore dallo stesso comune, il quale, nei mandati di pagamento, aveva indicato l’iban del debitore esecutato anziché quello del creditore procedente.

Avverso la sentenza di rigetto ha proposto ricorso l’ente locale in Cassazione sostenendo l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello secondo cui non era obbligo del tesoriere verificare la correttezza di tale Iban, ossia che un tale obbligo non discendeva né dalla convenzione stipulata tra il comune e il tesoriere, né dalla normativa speciale in materia, né dalle norme sul mandato. In altri termini, i giudici di appello hanno errato nel ritenere che il tesoriere fosse un mero cassiere destinato ad eseguire le indicazioni date senza alcun potere di controllo sulla loro correttezza, a fronte del fatto che invece dal testo unico degli enti locali risulta chiaramente come il servizio di tesoreria ha l’obbligo di verificare la correttezza formale del mandato di pagamento in essere con l’ente locale.

L’accoglimento del ricorso

Per la Cassazione il ricorso dell’ente locale è fondato. Infatti, l’obbligo del tesoriere era di effettuare due distinti bonifici a due soggetti diversi, e ciò a prescindere dalla correttezza dell’iban di uno di essi. Nel caso di specie, infatti, deve essere richiamato il principi di diritto espresso dal giudice di legittimità secondo cui “Ai sensi dell’art. 325 del Testo Unico delle leggi comunali e provinciali approvate con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, il tesoriere ha un potere di controllo sui mandati di pagamento emessi dall’ente, che sebbene non limitato al riscontro della mera regolarità formale del titolo (presenza della firma, assenza di abrasioni o di altre apparenti anomalie) e dovendo estendersi ad accertare che in esso sia indicato il provvedimento autorizzativo della spesa (e che tale provvedimento esista), che ne sia indicata la causale e che la somma da pagare rientri negli stanziamenti di bilancio e sia imputata all’apposito capitolo, non investe, tuttavia, l’intrinseco del titolo stesso, nel senso che il tesoriere non può sindacare il perché ed il come, cioè la determinazione e le modalità, del pagamento che ha mandato di eseguire.”(Cass. 12267/ 1992; Cass. 1625/ 96). Pertanto, nel rapporto pubblicistico che si instaura fra l’ente locale ed il servizio di tesoreria, è fatto carico al tesoriere di effettuare un controllo formale sul mandato, ossia di verificare le corrispondenze dei dati con i soggetti cui sono riferiti. A ciò va aggiunto anche il principio civilistico sul rapporto di mandato che impongono al mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica che il rapporto richiede, e che la stessa professionalità del mandatario impone. In altri termini, la normativa impone al mandatario davanti ad istruzioni incongrue (due mandati con lo stesso iban a soggetti diversi) l’obbligo di richiedere nuove istruzioni facendo presente al mandante l’incongruità di quelle ricevute: a maggior ragione nel caso in cui il mandatario svolga quella attività professionalmente.

Non essendosi attenuta la Corte di appello ai principi enunciati dal giudice di legittimità, in accoglimento del ricorso dell’ente locale, la sentenza è annullata e rinviata alla Corte di appello che, in diversa composizione, dovrà attenersi alle indicazioni enunciate nella presente sentenza.

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