IFEL interviene con una nota di approfondimento sulle richieste di rimborso provenienti dagli agenti della riscossione che stanno interessando diversi comuni

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), Fondazione istituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, interviene con una nota di approfondimento avente ad oggetto le richieste di rimborso, avanzate dagli agenti della riscossione del gruppo Equitalia Spa, delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive “infruttuose”, cioè svolte nei confronti di contribuenti che non hanno pagato, o il cui debito è stato sgravato dall’ente impositore.

                La richiesta di rimborso viene fatta in base all’art. 17, comma 6-bis del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato dal 2011 per effetto del dl n. 98 del 2011. La norma prevede che:

Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l’agente della riscossione a restituire all’ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l’importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L’importo dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”.

                Al fine di non gravare i comuni di ulteriori oneri, l’IFEL, suggerisce a quei comuni che hanno ricevuto comunicazione delle somme da versare a tale titolo di inviare immediatamente con lettera raccomandata agli agenti della riscossione il dettaglio delle quote interessate all’anticipo del rimborso degli oneri per procedura infruttuosa: il contribuente, la cartella di pagamento, il ruolo e gli articoli oggetto della richiesta, gli estremi dell’eventuale comunicazione di inesigibilità o dello sgravio, oltre alla quantificazione delle spese per singola procedura, con l’evidenziazione delle cartelle per le quali viene richiesto il rimborso in misura proporzionale all’ammontare complessivo del carico, in concorrenza con altri creditori. Solo sulla base di tali elementi sarà possibile controllare la legittimità delle richieste a norma dell’articolo 17, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1999. Con la medesima comunicazione l’agente della riscossione andrà diffidato, in assenza di pertinente risposta, dall’effettuare la compensazione su eventuali riversamenti dovuti a partire dal prossimo 1° luglio come previsto dalla norma.

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