Si già avuto modo di evidenziare, in un precedente articolo (La possibilita’ di riaprire il riaccertamento straordinario dei residui nel rendiconto 2015. Precisazioni del 16/2/2016), come al Comune sia inibito in via autonoma, una volta approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, di procedere in autotutela alla modifica della stessa deliberazione anche a fronte di un evidente errore in sede di contabilizzazione. Il caso in questione riguarda un Comune, sottoposto già a controllo da parte dei giudici contabili ai sensi dell’art.148-bis TUEL per non aver evidenziato correttamente in vincoli del risultato di amministrazione, il quale accortosi di aver contabilizzato le anticipazioni di liquidità ricevute dalla Cassa Depositi e Prestiti non in modo neutrale, come prevede la normativa e i principi contabili, ha proceduto in autotutela ad un nuovo riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ossia successivamente alla loro chiusura contabile. Del citato problema si è interessata la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.37, depositata in data 9 marzo 2016.
Il Commento – I giudici contabili bacchettano la scelta del Comune di procedere in via autonoma ad un nuovo riaccertamento dei residui
Al Comune sia inibito in via autonoma, una volta approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, di procedere in autotutela alla modifica della stessa deliberazione anche a fronte di un evidente errore in sede di contabilizzazione
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