Il Commento – I giudici contabili bacchettano la scelta del Comune di procedere in via autonoma ad un nuovo riaccertamento dei residui
di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 17/3/2016)
Si già avuto modo di evidenziare, in un precedente articolo (La possibilita’ di riaprire il riaccertamento straordinario dei residui nel rendiconto 2015. Precisazioni del 16/2/2016), come al Comune sia inibito in via autonoma, una volta approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, di procedere in autotutela alla modifica della stessa deliberazione anche a fronte di un evidente errore in sede di contabilizzazione. Il caso in questione riguarda un Comune, sottoposto già a controllo da parte dei giudici contabili ai sensi dell’art.148-bis TUEL per non aver evidenziato correttamente in vincoli del risultato di amministrazione, il quale accortosi di aver contabilizzato le anticipazioni di liquidità ricevute dalla Cassa Depositi e Prestiti non in modo neutrale, come prevede la normativa e i principi contabili, ha proceduto in autotutela ad un nuovo riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ossia successivamente alla loro chiusura contabile. Del citato problema si è interessata la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.37, depositata in data 9 marzo 2016.
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