In attesa della definitività dell’assetto del decreto legislativo varato dal Governo per le società partecipate, preme qui evidenziare come i giudici contabili abbiano analizzato i piani di razionalizzazione sule società partecipate trasmessi dai Comuni. In modo particolare la Sezione di controllo per la regione Siciliana, con la deliberazione 26 febbraio 2016, n. 61, ha esaminato tutti i piani presentati dai Comuni in merito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla razionalizzazione delle società partecipate, individuando tre gruppi di Comuni: a) quelli che hanno dichiarato di non possedere partecipazioni, ovvero di detenere solo partecipazioni obbligatorie per legge o, comunque, di non essere tenuti alla redazione del Piano; b) quelli che benché formalmente tenuti non hanno trasmesso i citati piani di razionalizzazione; c) quelli che hanno trasmesso i piani ma non la relazione tecnica.
IL QUADRO LEGISLATIVO E SANZIONATORIO DI RIFERIMENTO
Evidenzia il Collegio contabile come la Legge di Stabilità 2015, abbia introdotto significative novità in materia di società partecipate da parte degli enti locali, con la finalità di assicurare, in sede di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e il buon andamento dell’azione amministrativa. A tal riguardo si prevede l’avvio a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali e dalle altre amministrazioni ivi indicate, tale da consentirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015, e dispone che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, che esponga le modalità e i tempi di attuazione del processo in uno all’indicazione dei risparmi da conseguire, da trasmettere alla Sezione della Corte dei conti territorialmente competente.
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