Interessante sentenza della Corte dei conti, circa la maturazione del danno erariale in conseguenza della liquidazione di incentivi alla manutenzione da parte dei tecnici comunali. Mentre le Sezioni regionali delle Corte dei conti e successivamente la Sezione delle Autonomie chiudevano definitivamente alla remunerazione degli incentivi ai tecnici sia per le opere di manutenzione ordinaria che straordinaria, all’indomani delle disposizioni del d.l.90/2014, il caso di cui ci si occupa riguarda invece il perimetro di legittimità all’erogazione dei citati incentivi in presenza di attività di manutenzione da parte dei tecnici comunali, ante novella legislativa. I contenuti di tali presupposti si rinvengono nella Sentenza 1° aprile 2016, n. 67, ad opera della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria.
IL FATTO
La Procura aveva convenuto in giudizio i tecnici comunali per essersi liquidati incentivi per la progettazione relativa ad appalti di manutenzione del verde pubblico e della raccolta differenziata ai sensi dell’art.92 comma 5 del Codice dei contratti pubblici. Sostiene, a tal fine la Procura, come i pagamenti disposti dai citati dirigenti violano i principi di onnicomprensività della retribuzione essendo effettuati al di fuori delle ipotesi previste dal legislatore per i soli lavori pubblici e non anche in caso di appalti di servizi come nel caso di specie. I convenuti rigettano le prospettazioni della Procura evidenziando come gli stessi fossero conformi alle disposizioni di legge e di regolamento ed, in ogni caso, era da evidenziare la mancanza della colpa grave.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento