Una Corte territoriale in sede delle attività di controllo ha esaminato alcuni incarichi affidati dal Comune, al fine di verificare la conformità degli stessi ai sensi della normativa vigente, essendo l’ente locale soggetto a procedura di dissesto e di violazione del patto di stabilità. Proprio in merito alla violazione del patto di stabilità, il quale comporta il divieto di reclutare soggetti “a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione”, facendo, altresì, divieto agli enti di “stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione” (art. 31, comma 26 della legge n. 183/2011), l’esame della Corte si è concentrata sull’affidamento dell’incarico di collaborazione giuridico-legale ad un avvocato esterno, disciplinato dal codice dei contratti secondo il Comune, quale incarico di consulenza secondo il Magistrato istruttore della Corte dei conti territoriale. Su tale differenza di impostazione si è spesa la deliberazione n.256, depositata in data 29 dicembre 2015, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania.
Il Commento – Il rapporto tra la disciplina degli incarichi ex art. 7 TUPI con il Codice dei contratti pubblici. L’analisi dei giudici contabili
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