di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 6/11/2015)
La Suprema Corte è stata chiamata a decidere sulla compatibilità dell’assenza del lavoratore per malattia nonostante la Commissione medica avesse giudicato idoneo il lavoratore “al lavoro proficuo”, senza limitazioni per mansioni o incarichi specifici da svolgere presso l’ente di appartenenza. Secondo gli Ermellini la malattia del lavoratore costituisce situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro: pur essendo entrambe cause d’impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno infatti natura e disciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina, ai sensi dell’art. 2110 cod. civ., la legittimità del licenziamento quando abbia causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, e non implica necessariamente l’impossibilità totale della prestazione, consentendo la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ. , eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall’art. 5 dello statuto dei lavoratori, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto. Pertanto, il licenziamento intimato al lavoratore in quanto malato, ma giudicato idoneo, è da ritenersi illegittimo, tali sono le conclusioni della Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza 03/11/2015 n. 22410.
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