Articolato intervento dei giudici contabili sulla legittimità del conferimento di un incarico di studio e sull’obbligo di dotarsi preventivamente di un piano della performance, in assenza del quale l’ente non può conferire incarichi esterni. Trattasi, nel caso di specie, di attività di studio, conferita a soggetto esterno per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi a vantaggio dell’amministrazione conferente. In questo caso il perimetro delle attività conferite rientra nelle restrizioni legislative per gli incarichi di consulenza o di studio, previste dall’art.7, comma 6, d.lgs.165/01, soggetta a preventivo parere dei revisori dei conti con obbligo di trasmissione alla Sezione della Corte territoriale di controllo per il controllo successivo in presenza di importi che superino i 5.000 Euro.
I giudici contabili, dopo aver evidenziato che l’incarico conferito non era munito del preventivo parere dell’Organo di revisione dei conti, si soffermano su due altri punti fondamentali: a) la mancata adozione del piano della performance; b) la mancata preventiva verifica della compatibilità del pagamento con gli stanziamenti di bilancio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento