Il Commento – La Consulta interviene sulla legittimita’ costituzionale delle disposizioni legislative che vietano le monetizzazione delle ferie non godute

10 Maggio 2016
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di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 10/5/2016)

Il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 95/2016, è stato chiamato a giudicare sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute all’art. 5, comma 8, d.l. n. .95/2012, nella parte in cui prevede che le ferie non godute “… non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Precisa la Consulta come la ratio dell’intervento del legislatore sia quello di evitare abusi senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. In altri termini, il diritto del lavoratore sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa a lui non imputabile. Al di fuori di tali eventi, resta fermo il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

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