di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 25/11/2015)
Il problema che si è posto un Comune riguarda la possibilità di pagare immediatamente un debito fuori bilancio, oggetto di procedura esecutiva, al fine di limitare le ulteriori spese, possedendo opportuno accantonamento nel bilancio corrente, rinviando ad una fase successiva il suo riconoscimento in Consiglio Comunale. Discorso non dissimile viene chiesto in caso di debito fuori bilancio non oggetto ancora di procedura esecutiva. Nel caso di specie si tratta di due fattispecie previste dall’art.194 primo comma del TUEL, il primo codificato alla lett. a), mentre il secondo rientra tra le ipotesi di cui alla lett.e).
Del caso se ne è occupata la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, nella deliberazione n.236, depositata in data 18/11/2015.
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