di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 16/2/2016)
In un precedente articolo (Armonizzazione contabile – I Giudici contabili aprono ad una nuova possibilita’ per la corretta reimputazione dei residui attivi e passivi 5/2/2016) si era avuto modo di evidenziare come la Corte dei conti della Liguria, nella deliberazione n.2/2016, aveva invitato il Comune oggetto di controllo a riproporre, entro il termine del conto consuntivo 2015, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, considerando la non corretta iscrizione nel bilancio della reimputazione di tutti i residui attivi e passivi nel 2015. Tale possibilità è stata resa possibile esclusivamente ai sensi dell’art.148-bis TUEL, a fronte dell’accertata grave irregolarità contabile come stabilita dalla deliberazione 16 dicembre 2015, n. 32/SEZAUT/20157INPR. La deliberazione dei giudici liguri non consente, tuttavia, ai Comuni di procedere in via autonoma, anche qualora si dovessero trovare nelle medesime condizioni, alle correzioni sui conti consuntivi 2014 e quindi procedere ad una variazione dei conti per l’anno 2015, fino alla data di approvazione del conto consuntivo da deliberare entro il 30 aprile 2016, ma è obbligatorio che tale possibilità sia concessa dalla Corte dei conti territoriale con formale deliberazione, unica che ha questo potere di invitare alle citate variazioni su bilanci e conti consuntivi già chiusi.
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