Il problema affrontato dai giudici contabili riguarda la corretta determinazione di un incasso ricevuto da un altro ente pubblico, soggetto al regime della tesoreria unica, che dovesse essere disposto in data 31 dicembre ed accreditato nel primo giorno lavorativo dell’anno successivo, ai fini della corretta determinazione del patto di stabilità interno. L’art.31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce, infatti, che “il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo”. La risposta è stata data dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con la deliberazione n.76, depositata in data 29 marzo 2016.
Segnaliamo il corso:
Il nuovo pareggio di bilancio 2016
dopo la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5/2016 per il triennio 2016-2018
Napoli, 19 aprile 2016
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