di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 3/3/2016)
L’istituzione di unità di staff intersettoriale alle dipendenze del Sindaco, con relativo conferimento a soggetti esterni operati in modo illegittimo, generano danno erariale a carico del solo primo cittadino, a nulla rilevando: a) la compartecipazione agli atti di conferimento da parte delle strutture burocratiche dell’ente; b) le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale; c) la non conoscenza della normativa di riferimento da parte del Sindaco. Tali sono le conclusioni di conferma del danno erariale stabilite dalla Corte dei conti, Sezione di appello della Sicilia, nella sentenza 17 febbraio 2016, n. 27. Rilevano a tal riguardo i giudici contabili come nessuna colpa può essere ravvisata in capo al Responsabile delle Finanze, il quale si era limitato alla verifica della competenza del soggetto che ha disposto l’effettuazione della spesa, dell’esistenza della relativa copertura finanziaria, della corretta imputazione al pertinente capitolo di bilancio, con esclusione, quindi, di qualsiasi valutazione in ordine all’intrinseca legittimità del procedimento decisionale che ha condotto all’emissione del provvedimento in questione. Né era possibile coinvolgere il responsabile delle risorse umane in quanto il contratto era stato sottoscritto direttamente dal Sindaco.
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