In caso di corresponsione di un compenso annuo di Direttore Generale al Segretario Generale, non è consentita anche la corresponsione della retribuzione di risultato ancorata al citato compenso. In caso contrario l’eventuale corresponsione produce danno erariale a carico del Presidente/Sindaco che l’abbia erogata a fronte di una colpa giudicata “gravissima” sia dalla Procura che dai giudici contabili. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale dell’Umbria, nella sentenza 9 marzo 2016 n.21.
IL FATTO
Il Presidente della Provincia aveva conferito l’incarico di Direttore Generale al Segretario Comunale mediante attribuzione di una indennità annua € 56.000. A seguito dei risultati raggiunti, aveva attribuito nei due anni successivi anche una retribuzione di risultato pari al 30% dell’indennità annua. La Procura ne aveva, pertanto, rilevato l’illegittimità in violazione degli artt. 41, 42 e 44 del C.C.N.L. di riferimento ed aveva per tale verso rinviato a giudizio il Presidente per vederlo condannare alla refusione delle somme illegittimamente disposte, quale posta di danno erariale a lui direttamente imputabile.
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