Il conferimento di un incarico esterno è illegittimo in caso del venir meno della sua occasionalità

15 Marzo 2019
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Il controllo degli atti di affidamento degli incarichi esterni superiori ai 5.000 euro devono essere inviati, per  il controllo successivo, alla Corte dei conti al fine di verificare i presupposti di legittimità e, soprattutto, in un ottica di collaborazione al fine dell’adozione di misure correttive.

La vicenda

In considerazione della particolarità della materia (processo minorile), non rinvenibile nei ruoli dell’ente locale, trattandosi di professionisti avvocati specializzati in diritto di famiglia, l’ente locale ha proceduto all’affidamento ad un incarico ad un legale nel biennio esaminato per un compenso complessivo di euro 45.676,80 ed impegno orario di 180 ore all’anno. Le motivazioni addotte dall’ente, alle richieste di chiarimenti avanzate dal magistrato istruttore, risiedevano nell’esigenza l’esigenza di affidare l’incarico ad un avvocato del libero foro a seguito ai rilevanti cambiamenti intervenuti nel processo minorile per l’applicazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 della Costituzione. Rimarcava, inoltre, il Comune come, nell’ambito del personale dell’amministrazione ed, in particolare, presso l’avvocatura comunale, non vi erano professionalità idonee, con la conseguente necessità di attingere a professionalità esterne. Si era, nel caso di specie, in presenza dell’occasionalità della prestazione, che richiederebbe un impegno esiguo, pari ad un monte ore annuo massimo di 180 ore, legate a specifici interventi “attuati al bisogno sulla base di esigenze concrete e contingenti dei Servizi”.

Non ritenendo superate le criticità da parte del magistrato istruttore la questione veniva portata all’attenzione del Collegio contabile.

La decisione del Collegio contabile

La Corte dei conti (deliberazione 4 marzo 2019 n.19) enuclea i presupposti per il ricorso legittimo ad incarichi esterni ex art.7, comma 5-bis, del d.lgs.165/01 da tempo indicate dalla magistratura contabile. Inoltre, il ricorso agli incarichi esterni sono da sempre stati posti dal legislatore a precisi vincoli di spesa ad esclusione delle ipotesi di copertura di spesa mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Pur utilizzando la rotazione degli incarichi richiesti dalla normativa, con relativa corretta pubblicazione degli stessi nel sito informatico dell’ente, rileva il Collegio contabile che i citati affidamenti ebbero inizio già dal 2016 per continuare negli anni successivi. Di conseguenza, a prescindere dalle modalità di espletamento della prestazione, che, a quanto riferito dal comune, si sostanzia in interventi occasionali, quantificabili in media in circa 15 ore mensili, le prestazioni offerte dal legale rispondono ad un bisogno stabile dei servizi sociali, riconducibile, come evidenziato dallo stesso ente, all’evoluzione del processo minorile e alla crescente complessità dei procedimenti che coinvolgono minori.

Inoltre, il Comune fa confusione tra il carattere stabile dell’esigenza dei servizi sociali manifestatasi negli ultimi anni con le modalità occasionali di svolgimento della prestazione richiesta. Il fatto che quest’ultima sia svolta per poche ore mensili, in occasione delle concrete esigenze del servizio, infatti, non toglie che la possibilità di poter contare su tale apporto professionale sia ormai un’esigenza stabile del comune, come la continua reiterazione dell’affidamento dell’incarico nell’arco dell’ultimo quadriennio dimostra.

Ora, secondo il Collegio contabile, il reiterato ricorso, senza soluzione di continuità, allo strumento dell’incarico professionale rischia di tradursi in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale. Sul punto la giurisprudenza contabile è ferma nell’affermare che le amministrazioni devono far fronte ai loro compiti istituzionali mediante le risorse in organico e possono ricorrere all’utilizzo di personale esterno, reclutato nei limiti e nella misura in cui sia necessario per far fronte all’esigenza sopravvenuta, solo per esigenze straordinarie e temporanee, cioè circoscritte nel tempo.

Conclusioni

La stabilità del ricorso ad incarichi esterni impone l’obbligo, da parte del Comune, di conformare la propria azione amministrativa in materia di affidamento di incarichi alla legge e di dare tempestivo riscontro alla Sezione delle iniziative assunte.

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