E’ stato, infatti, chiarito come anche in presenza dei citati lavori di somma urgenza l’ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza, ed è applicabile non solo ai contratti di fornitura ma anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. Tale regolarizzazione contabile rappresenta, infatti, un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa Amministrazione e, se del caso, dall’amministratore o dal funzionario che vi abbia interesse, e che è finalizzata a evitare l’accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato; in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione e il terzo. La stessa Corte costituzionale (ordinanza n.26/2001) ha rilevato che la disposizione (la quale dispone che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall’ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti della p.a., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura) non prevede una sanzione a carico dell’amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell’impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni – e, comunque, entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza) alle quali è subordinata l’efficacia del contratto nei confronti della p.a., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della p.a. contraente solo a seguito della prescritta approvazione prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura.
Un ulteriore conferma dei giudici di legittimità
Con l’ordinanza 9 maggio 2018 n.11036 la Suprema Corte si occupa nuovamente dei debiti fuori bilancio per forniture di somma urgenza (segnaletica stradale), dove sia i giudici di prima istanza che la Corte di Appello hanno condannato il funzionario che aveva disposto l’ordine in assenza dell’impegno contabile, ovvero della regolarizzazione da parte dello stesso nei trenta giorni successivi all’ordina, mediante riconoscimento della spesa in Consiglio comunale.
Il funzionario condannato alla refusione delle spese irregolarmente acquistate, chiede ai giudici di legittimità di considerare l’errore in cui sono incorsi i giudici territoriale che, addebitandone le spese, non hanno correttamente valorizzato che si trattava di acquisiti effettuati per somma urgenza, circostanza questa di natura eccezionale che non richiedeva il preventivo impegno contabile con la conseguente sussistenza della responsabilità dell’amministrazione comunale convenuta per il pagamento dei corrispettivi.
Precisano i giudici di Piazza Cavour come l’ipotesi di norma derogatoria all’impegno contabile avanzata dal convenuto, non possa essere presa in considerazione, in quanto le disposizioni di cui all’art.191, comma 3, Tuel sono chiare nel prevedere che per i lavori di somma urgenza disposti dalle Amministrazioni comunali e provinciali, l’ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, con la conseguenza che, in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa, non può ritenersi sussistente alcun valido rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione ed il terzo.
Sul punto i giudici di legittimità hanno evidenziato come l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell’ente l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/00.
Conclusione
Ancora una volta la Suprema Corte ha voluto rimarcare che la normativa riguardante l’obbligatoria assunzione dell’impegno di spesa e, in mancanza il riconoscimento del debito contratto dal funzionario sia fondamentale e costitutivo dell’obbligazione giuridica verso i terzi, e se la citata legge impone una scadenza precisa per la regolarizzazione, spetta al funzionario che vuole tenersi indenne da possibili addebiti si spesa, attivare le necessarie procedure, in mancanza delle quali se ne assume le responsabilità in via diretta.
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