Il dissesto dell’ente locale non lo pone al riparo dalla sanzione per violazione dei vincoli finanziari

12 Ottobre 2018
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Il problema nasce dalla corretta interpretazione dell’art. 248, comma 2, del Tuel secondo cui “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta e’ stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.  In particolare se la sanzione economica prevista per la violazione del patto di stabilità (pareggio di bilancio) possa essere produttiva di effetti anche nei confronti degli enti dissestati. Secondo il Comune, che ha proposto opposizione alla riduzione del fondo di solidarietà comunale trasferito dal Ministero dell’Interno al netto della sanzione per sforamento del patto di stabilità dell’anno precedente, vi sarebbe una illegittimità di tale prelievo a fronte della dichiarazione di dissesto dell’ente.

Le indicazioni del Consiglio di Stato

Dopo il rigetto avvenuto nella sentenza del Tribunale amministrativo di primo grado, il caso è stato riproposto al Consiglio di Stato che, con sentenza 09/10/2018 n.5797, ha cercato di dirimere la questione di particolare rilevanza per la stabilità finanziaria dell’ente locale che dovrebbe ancora approvare il bilancio di previsione stabilmente equilibrato.

Patto di stabilità. In merito alla verifica del patto di stabilità degli enti territoriali, in uno con gli obblighi assunti dallo Stato nei confronti della comunità Europea, le indicazioni ministeriali prevedono che gli Enti locali sono obbligati a trasmettere un’apposita certificazione entro un preciso termine espressamente qualificato come perentorio, tanto che “la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno”. La sola violazione di tale termine ha come conseguenza gravi sanzioni, tra qui quella pecuniaria, prevista al comma 26 lettera a) dell’articolo 31 legge 183/2011, applicata al Comune e oggetto della presente impugnazione. Le disposizioni legislative prevedono, inoltre, che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno. Pertanto, il fatto che l’ente non abbia approvato il conto consuntivo non avrebbe potuto che rilevare nel solo caso di peggioramento del saldo di bilancio, ma non in caso di miglioramento dello stesso. In altri termini, una certificazione negativa effettuata come nel caso di specie dal Comune entro il 31/03 nulla può aggiungere alla mancata approvazione del conto consuntivo da parte dell’ente.

Inoltre, secondo i giudici di Palazzo Spada, non è possibile accordare rilievo alle scadenze previste da disposto dell’articolo 227 tuel, in tema di risultati di gestione e di conto consuntivo, da un lato, ed alla previsione dell’articolo 248 comma 1 del d. lgs 267/2000, dall’altro, nella parte in cui prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall’articolo 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

Nuova certificazione. Va, inoltre, precisato come, ai sensi del comma 20-bis prevede che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno. La circolare n.5 del 2016 del MEF ha precisato che la dizione “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a) la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;

b) la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

c) la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato.

Si tratta di un obbligo, posto a carico dei soli Comuni che verifichino uno sforamento più grave di quanto precedentemente comunicato, e che trova la sua ragione d’essere nella considerazione che l’eventuale peggioramento della situazione finanziaria degli enti locali configuri una condizione delicatissima, suscettibile di produrre conseguenze significative sulla finanza pubblica, di talchè l’erario deve esserne immediatamente informato in qualunque momento al fine di poter predisporre idonee contromisure (cfr. CdS, Sez. Prima 1028 del 10.7.2018).

Sanzione. In merito alla possibile estensione della sanzione applicata, per lo sforamento del patto di stabilità, alle garanzie previste dall’art. 248 del d. lgs 267/2000, nella parte in cui prevede che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, le doglianze dell’ente locale non possono essere favorevolmente scrutinate. Precisa il Collegio amministrativo di appello come una cosa sono le azioni esecutive intraprese o proseguite ed,  altro la sanzione applicata nel caso di specie. La sanzione, infatti, si pone prima ed al di fuori dell’avvio di azioni esecutive attraverso la modulazione (per riduzione) di una posta attiva, consistente nel trasferimento di fondi da parte dello Stato. Infatti, l’articolo 248 fa riferimento a posizioni debitorie pregresse dell’ente, nei confronti di creditori di natura privata o di altri enti pubblici, ed è volta ad assicurare tutela al principio della par condicio, mentre nel caso della citata riduzione dei fondi per violazione del patto di stabilità, la misura si pone a presidio, mediante i meccanismi correttivi, della salvaguardia del sistema della finanza statale e del rispetto degli obiettivi di bilancio della politica nazionale.

 

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