Il DUP semplificato per i piccoli comuni

In considerazione delle difficoltà negli adempimenti di bilancio da parte dei piccoli comuni, la legge di bilancio 2018 ha previsto che entro il 30 aprile 2018 si provveda all’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio

25 Giugno 2018
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In considerazione delle difficoltà negli adempimenti di bilancio da parte dei piccoli comuni, la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 887, della Legge n. 205/17) ha previsto che entro il 30 aprile 2018, con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, si provveda all’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di “semplificare ulteriormente” la disciplina del DUP introdotta nel TUEL (art.170, co.6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Sulla base delle citate indicazioni, la Commissione ARCONET nella riunione del 14/03/2018 decideva di proporre un aggiornamento al punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione, che disciplina il DUPS per gli enti locali con popolazione compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti e l’inserimento del punto 8.5 riguardante la disciplina del DUPS per gli enti con popolazione fino a 2.000 abitanti.  Nella successiva riunione, la Commissione in data 11/04/2018 ha approvato un modello del DUP Semplificato per i piccoli comuni (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_dell_11_aprile_2018.pdf).

Dopo l’approvazione da parte della Commissione ARCONET, anche se non prevista dalla legge di bilancio 2018, è stato finalmente pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 09/06/2018, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 maggio 2018 avente ad oggetto “Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato”.

Il nuovo schema per i piccoli comuni non distingue più la programmazione in “strategica” e “operativa” ma si limita ad individuare le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato e, qualora il periodo quest’ultimo non dovesse coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione deve essere data specifica evidenza.

I contenuti del DUP semplificato

Per i Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti, il nuovo DUP semplificato è stato così suddiviso:

  • Prima parte. Nella quale va data evidenza all’analisi della situazione interna ed esterna dell’ente, illustrando i dati sulla popolazione ed inquadramento dell’Ente nel contesto socio-economico di riferimento, la modalità di gestione dei servizi pubblici locali (con particolare riferimento all’organizzazione e alla loro modalità di gestione), la sostenibilità economico-finanziaria dell’Ente (con particolare riferimento alla cassa, all’indebitamento ed al ripiano di eventuali disavanzi), la gestione delle risorse umane ed i vincoli di finanza pubblica;
  • Seconda parte. Si tratta degli indirizzi generali collegati al bilancio pluriennale di riferimento, dando specifica evidenza alla politica delle entrate con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all’indebitamento per le entrate in conto capitale. Stessi dettagli vengono richiesti nella parte spesa con distinzione tra quella corrente e in conto capitale. Per le spese correnti si chiede quali siano le esigenze connesse al funzionamento dell’ente dove le spese per il personale, l’acquisto di beni e servizi rappresentano la parte più importante. Per le spese in conto capitale vanno indicate gli investimenti previsti compresi quelli in corso di realizzazione. Terminata la parte dell’analisi delle entrate e delle spese, gli enti dovranno successivamente evidenziare gli equilibri di bilancio in parte corrente e in conto capitale, soffermandosi anche sull’evidenza della gestione del proprio patrimonio e degli strumenti di programmazione urbanistica attuati o da attuare, le eventuali dismissione dei beni. Al fine delle semplificazione, viene previsto che alcuni strumenti di programmazione settoriali che devono essere ricompresi nel documento, quali il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il Programma biennale di forniture e servizi e la Programmazione triennale del fabbisogno del personale; si considerano approvati con l’approvazione del DUP.

I contenuti del DUP per i comuni inferiori ai 2.000 abitanti

Il principio contabile inserisce una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che, pur potendo adottare il modello del DUP semplificato, hanno la facoltà di semplificarlo ulteriormente, con eliminazione dell’analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Nella parte riguardante la fase di programmazione non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, ma con obbligo di illustrazione delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché dell’analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, sulla programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e sull’inserimento di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall’ente, quali il piano delle alienazioni, quello di contenimento delle spese, del fabbisogno del personale e dei piani di razionalizzazione delle spese.

Conclusioni

Pur avendo l’ANCI partecipato in modo attivo alla semplificazione richiesta dalla normativa, ha avuto modo di evidenziare come permangono alcune criticità ed in particolare: a) la pubblicazione di un modello di riferimento che sembra indicare ai piccoli comuni un obbligo di conformazione, rispetto ad una sua facoltà; b) sono evidenziati alcuni dati ed informazioni che già sono rinvenibili in altri documenti dell’ente quali la nota integrativa al bilancio di previsione e agli schemi dei questionari sui bilanci di previsione della Corte dei conti rivolti agli organi di revisione economico-finanziaria.

In allegato la differenza tra i contenuti del DUP semplificato previsto inizialmente nel DM 20/05/2015 e le modifiche contenute nel D.M. 18/05/2018.

Allegato 4/1 punto 8.4

D.M. 20/05/2015

D.M.18/05/2018

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti
Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio,le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1.  l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente;

2. l’individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e  della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni  missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per  ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la programmazione dei lavori pubblici,

d) la programmazione del fabbisogno di personale;

e) la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell’ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011

Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente:

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente;

2) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3) la gestione delle risorse umane;

4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali  in relazione :

a) alle entrate, con particolare riferimento :

•  ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

• al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

• all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese  con particolare riferimento:

• alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;

• agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;

•  ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d ) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

g) al piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h ) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a  5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica.

8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti
Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata  attraverso  l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

a) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la politica tributaria e tariffaria;

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti  possono utilizzare, pur parzialmente,  la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica.

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