Il limite massimo di riduzione della TOSAP in presenza di eventi eccezionali

Approfondimento di V. Giannotti

In presenza di eventi eccezionali (sisma) che abbiano colpito la città e delle necessarie attività edilizie di recupero del patrimonio danneggiato, il Sindaco di un Comune chiede, ai magistrati contabili, la possibilità di prevedere nel proprio regolamento comunale una riduzione della tariffa di occupazione del suolo pubblico nei limiti di una quasi esenzione del tributo, al fine di un possibile ausilio economico alle imprese che effettuano interventi di ricostruzione per il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato.
Il Sindaco è cosciente che, l’elenco delle esenzioni dal pagamento della TOSAP di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993, deve ritenersi avere carattere tassativo e non consente interpretazioni analogiche o estensive della previsione esonerativa che si pone come norma eccezionale rispetto alla regola generale. In tale contesto, per quel che interessa, l’art. 45 del d.lgs. n. 507 del 1993, concernente le occupazioni temporanee, al comma 6-bis prevede che le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia possano essere ridotte fino al 50 per cento.

Le motivazioni del collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, risponde alla richiesta avanzata dal comune di porre in via regolamentare una riduzione superiore al limite del 50% previsto dalla sopra citata normativa, in considerazione degli eventi eccezionali verificatesi e al fine di favorire le imprese che, in ragione degli interventi sul patrimonio edilizio, sono obbligate a corrispondere l’imposta, nella misura del 50% attualmente previsto nel regolamento, anche a fronte di occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di attività edilizie connesse alla ricostruzione post-sisma.

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Bologna, 31 ottobre 2017

 

 

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