Il nuovo processo di formazione del bilancio preventivo (parte prima)

30 Agosto 2023
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Il DM 25/7/23 (GU n.181 del 4-8-2023) di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, dispone dettagliatamente in merito alle modalità del processo di formazione e predisposizione del bilancio di previsione degli enti locali.
Vedasi Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, paragrafo n. 9.3.1 “Il processo di bilancio degli enti locali” e seguenti.
I punti più importanti del nuovo processo di bilancio si possono così riassumere:
– rafforzamento del procedimento interno di formazione del bilancio di previsione;
– coinvolgimento della Giunta già dall’inizio della formazione del bilancio, tramite l’approvazione di un apposito atto di indirizzo entro il 15 settembre;
– coinvolgimento attivo del Segretario e del Direttore generale, se presente.
– predisposizione del “Bilancio tecnico” a cura del Responsabile del servizio finanziario entro il 15 settembre. Tale documento è una novità assoluta e rivaluta ancor più il ruolo e la figura del Responsabile del servizio finanziario (o Ragioniere) poiché in assenza o in carenza degli adempimenti della Giunta e degli altri Responsabili dei servizi, è tenuto a redigere comunque uno  schema di bilancio in equilibrio finanziario, per la successiva approvazione dell’organo consiliare.
– i Responsabili dei servizi sono maggiormente responsabilizzati; essi inviano al responsabile del servizio finanziario le loro proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, tenendo conto della necessità di far quadrare i conti.
Se chiesto dal Ragioniere, i singoli Responsabili dei servizi, devono indicare gli interventi necessari ad incrementare le entrate e ridurre le spese.
Rafforza tale principio la norma che dispone che l’assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre e’ da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità (D. Lgs. 118/11, all. 4/1, p. 9.3.1).
– gli emendamenti allo schema di bilancio di previsione devono  sempre riportare il parere del funzionario competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione.
– in ogni caso, anche in presenza di norme che spostano in avanti il termine di approvazione del bilancio, la Giunta deve presentare al Consiglio lo schema di bilancio entro dicembre di ciascun anno.
– per gli enti locali di minori dimensioni, così come definiti dal nuovo procedimento introdotto dal DM 25/7/23, che ha aggiunto al D. Lgs. 118/11, all. 4/1, il punto 9.3.3 (Enti con meno di 50 dipendenti o senza distinte figure di responsabili dei servizi), è previsto un procedimento semplificato per l’approvazione del bilancio preventivo, ma comunque nel rispetto dei tempi della nuova normativa.
Le tabelle seguenti riportano in dettaglio gli adempimenti, i tempi ed i soggetti coinvolti.

Il processo del bilancio preventivo

di competenza di Ragioniere, Responsabili dei Servizi, Giunta, Segretario, DG.
(Nuovo procedimento introdotto dal DM 25/7/23, che ha aggiunto al D. Lgs. 118/11, all. 4/1, il punto 9.3.1)

 

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