Il pensiero dei giudici contabili liguri conferma quanto già evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 5/2018, nella quale era stato affermato che “bisogna tener conto che le previsioni – in quattro, dieci, quindici e venti anni – esprimono un’anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi nella misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e che, le stesse, vincolano l’ente ad attuarlo in virtù del fatto costitutivo, rappresentato dall’approvazione del piano”.
In argomento è utile ricordare anche la delib. n. 60/2021/PRSP della Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Lazio, secondo cui il piano di riequilibrio finanziario pluriennale “determina un auto-vincolo sul successivo ciclo di bilancio, limitando la discrezionalità allocativa negli esercizi successivi”.
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