Il principio dell’onnicomprensivita’ della retribuzione dirigenziale attrae qualsiasi fattispecie

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 4/8/2015)

Per i giudici di legittimità, qualsiasi funzione ulteriore attribuita dall’amministrazione al proprio dirigente rientra nel principio di onnicomprensività stabilito dalla legge, mentre le eventuali disposizioni contrattuali difformi a tali principio essendo recessive non possono essere applicate. Tali sono le conclusioni della Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 luglio 2015, n.15172.

IL FATTO
La Corte territoriale aveva accolto il ricorso di un dirigente del Ministero dell’Istruzione stabilendo che il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale risultava applicabile solo a far data dalla stipula della contrattazione integrativa o al più tardi dall’ 1/7/2002. Spettava pertanto al citato dirigente la remunerazione aggiuntiva per aver svolto le attività di componente il Nucleo di Valutazione, quantificata dai giudici di merito quale compenso commisurato a quello dell’esperto esterno aumentato del 20%.
Avverso tale sentenza ricorre il Ministero dell’Istruzione in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA