Il principio di coerenza del Documento Unico di Programmazione e le possibili semplificazioni

19 Luglio 2018
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Tra le novità introdotte dalle recenti modifiche al principio contabile di cui all’Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, paragrafo 8.4, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si prevede la possibilità di approvare il DUP semplificato e, contestualmente, procedere all’approvazione degli ulteriori documenti di programmazione attraverso il loro inserimento nello stesso DUP, senza necessita di ulteriori provvedimenti deliberativi del Consiglio (piano delle opere pubbliche, fabbisogno del personale ecc.). Precisate le modifiche, un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti chiede se sia possibile utilizzare tali semplificazioni anche per i comuni di più grande dimensione, al fine dello snellimento delle attività amministrative.

La risposta dei giudici contabili

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 5 luglio 2018 n.103 risponde in modo negativo alla richiesta spiegandone le motivazioni.

Secondo il Collegio contabile, il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta la principale innovazione introdotta, nel panorama degli strumenti di programmazione, dalla riforma del sistema contabile di cui al Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014. Il relativo statuto giuridico è disegnato a norma del combinato disposto degli artt. 151 e 170 del Dlgs 267/2000 (TUEL), nonché dai principi contenuti nell’art. 8 dell’allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, come modificato dal Dlgs 126/2014. L’art. 151 del Dlgs 267/2000, nella nuova formulazione post riforma contabile, assegna all’attività di programmazione il ruolo “di principio ispiratore” dell’intera catena gestoria (finanziaria, economica e funzionale) dell’Ente. In quest’ottica il Documento Unico di Programmazione, costituisce il “presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Documento Unico di Programmazione, infatti, accorpa in sé il contenuto di preesistenti documenti di programmazione, portando a sistema un elemento di effettiva novità, e cioè la “flessibilità” nel contenuto del documento, misurato sulla realtà concreta dell’Ente, e la “rigidità” dei principi, cui deve conformarsi al fine di rendere il principio di programmazione effettivamente idoneo al perseguimento di una sana gestione “finanziaria” e “funzionale” dell’Ente. Tra i suddetti principi assume peculiare rilevanza il “principio di coerenza”, da intendersi quale compatibilità degli atti di gestione rispetto alle previsioni di spesa contenute nel DUP, alle previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi, con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma. In tale ottica le deliberazioni di Consiglio e di Giunta qualora ritenute “non coerenti” con le previsioni contenute nel DUP devono essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili, secondo quanto contenuto nel regolamento di contabilità adottato dall’Ente.

Ora, per i comuni di minore dimensione demografica, dove è anche facoltativa l’adozione del PEG, lo stesso principio contabile prevedeva ulteriori attività di semplificazione tale da rispondere alla necessità di prevedere per i comuni più piccoli una sostanziale riduzione degli obblighi documentali. Le modifiche operate al principio contabile rispondono esattamente alle citate finalità, prevedendo ora che dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore e questi si intendono con esso approvati “senza necessità di ulteriori deliberazioni”. Il Principio contabile ora fa inoltre riferimento espresso al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, al programma biennale di forniture e servizi, al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma 594, L. 244/2007, al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 – legge n. 111/2011, al programma triennale di fabbisogno del personali e ad altri documenti di programmazione. Il Legislatore, nell’ottica del principio di semplificazione, ha inteso prevedere la possibilità per i comuni più piccoli, inferiori ai 5.000 abitanti, di inserire in un unico documento programmatorio gli ulteriori strumenti programmatori, che ha espressamente indicato e che tali documenti si intendano con esso approvati.

Conclusioni

In considerazione della rilevanza della minore consistenza demografica, appare evidente l’impossibilità di estendere anche ai comuni di più consistente dimensione demografica le facilitazioni previste per i soli piccoli comuni, con la conseguenza che la domanda di estendere dette semplificazioni anche ai comuni di più ampia ampiezza demografica non può essere accolta.

 

 

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