Il Commento – Il recupero delle somme versate in eccedenza agli amministratori va fatto al lordo degli oneri fiscali (IRPEF)

18 Maggio 2016
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di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 18/5/2016)

Sul sito della Corte dei conti è stata inserita solo di recente (17/06/2016), in considerazione della importanza dei suoi contenuti, la deliberazione n.79, depositata in data 15/4/2016, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in merito sia alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2006, sulla determinazione delle indennità spettanti ai componenti di organi elettivi, ma soprattutto in merito alla restituzione delle somme al lordo degli oneri fiscali (IRPEF).
La domanda posta da un comune era, infatti, la seguente:
“… se si debba procedere ad applicare retroattivamente, e cioè per il periodo intercorrente dal 15 aprile 2008, a tutto il 31.12.2011, la riduzione del 10% … , ed a recuperare, pertanto, nei confronti degli amministratori comunali, le somme eventualmente indebitamente corrisposte. Avendo inoltre alcuni amministratori comunali applicato una volontaria decurtazione (anche fino al 30%) della indennità di propria spettanza, e non solo nel periodo sopraindicato, si chiede se tali decurtazioni possano essere valutate e computate al fine della dimostrazione del rispetto sostanziale della norma di cui all’art. 1 comma 54, legge 266/2005, essendosi comunque assicurate quelle esigenze di contenimento della spesa pubblica cui la norma in discorso è da ritenersi preordinata. Da ultimo, si rappresenta che le eventuali somme da recuperare, quando non fosse possibile “la compensazione” dovrebbero essere riversate al Comune al netto delle ritenute Irpef di volta in volta effettuate”.

LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO
Il quesito posto dal comune riguarda le disposizioni della legge finanziaria 2016, la quale all’art. 1, commi da 52 a 62, veniva disposta la riduzione del 10%, per un periodo di tre anni, delle indennità spettanti ai componenti di organi elettivi e direttivi dello Stato e ai Parlamentari europei. La citata riduzione veniva estesa, con il comma 54 dello stesso art. 1, agli emolumenti delle cariche individuali e collegiali delle regioni, delle province e dei comuni, senza peraltro, che fosse indicata una corrispondente durata triennale della stessa…

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