Il responsabile del servizio andato in pensione non può svolgere attività di tutor per i neo assunti.

17 Luglio 2024
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Solo se l’attività da svolgere è di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto ed è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane), l’attività può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti di cui al d.l. 95/2012. Ove, invece, l’attività consista in un supporto qualificato per adiuvare o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie (ad es. edilizia, appalti, discipline finanziarie) l’attività va qualificata come consulenza che rientra tra gli incarichi di collaborazione ad esperti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 172/2024).

La richiesta

Il Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili due diversi quesiti. Il primo se sia rilevante la forma di collocamento in quiescenza, ovvero se pensione anticipata di anzianità, richiamata dall’art. 25 della L. 724/1994, o pensione di vecchiaia. Il secondo quesito riguarda il tipo di qualificazione di una eventuale attività di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto, ovvero, se consulenza o collaborazione, al fine di stabilire se rientri o meno tra gli incarichi vietati dal d.l. 95/2012.

Le risposte del Collegio contabile

Per i magistrati contabili, il primo quesito riguarda il divieto previsto dll’art.25, della L. 724/1994, rubricato “Incarichi di consulenza”, secondo cui “al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”. In questo caso, il legislatore aveva posto stringenti limiti al conferimento di incarichi esterni di consulenza, collaborazione e studio al personale dipendente che aveva maturato il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità, ma il successivo d.l. 95/2012 ha introdotto un divieto generalizzato al conferimento di simili incarichi senza più distinguere tra le diverse forme di collocamento in quiescenza.

In particolare, l’art.5 del D.L. n. 95/2012, ha sancito che è “fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001…di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”. È, inoltre, previsto che “gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione…”.

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