Il responsabile finanziario non può conferire un incarico esterno in assenza di procedura comparativa, a nulla rilevando l’unicità e la specializzazione richiesta

6 Febbraio 2019
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L’oggetto della verifica amministrativa, condotta dai giudici contabili, riguarda il conferimento di un incarico in via fiduciaria, posto in essere dal responsabile dei servizi finanziari, per la redazione di una perizia di stima del valore delle quote di partecipazione detenute dal Comune nelle società soggette a dismissione. Alla richiesta del magistrato istruttore, sulla necessità dell’incarico e della forma dell’affidamento diretto, il responsabile finanziario ha risposto evidenziando a propria giustificazione che:

  • Il pagamento del corrispettivo al professionista verrà sostenuto dai soggetti che acquisiranno le quote di partecipazione nelle società;
  • Tratta vasi di incarico di natura altamente specialistica della prestazione richiesta, previsto espressamente nel regolamento interno degli affidamenti degli incarichi esterni in via diretta, ossia in assenza di una procedura comparativa;
  • Inoltre, analogo incarico professionale era stato conferito allo stesso professionista a seguito di gara pubblica alla quale avevano preso parte solo due professionisti, così mostrando una platea non estesa di professionisti con specifiche competenze in materia.

I rilievi dei giudici contabili

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione 11 gennaio 2019), ricorda in via preliminare l’obbligo di trasmissione ai giudici contabili per l’affidamento degli incarichi di consulenza il cui importo sia superiore ai 5.000 euro. Dopo aver ricordato i presupposti di legittimità nell’affidamento di incarichi di consulenza, rileva come su tali incarichi da sempre vi sia stata una linea interpretativa restrittiva in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne. Infatti, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno.

Passando alle criticità nell’affidamento esterno dell’incarico in argomento, precisa il Collegio contabile come la circostanza che l’onere economico dell’incarico non venga sostenuto dall’amministrazione pubblica, pur incidendo sull’operatività dei tetti di spesa di cui all’art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, non fa comunque venir meno la necessità che l’atto di conferimento dell’incarico sia conforme a tutti gli altri parametri di legittimità previsti dalla normativa. Pur supponendo la mancata ed eccezionale specializzazione richiesta non rinvenibile nei ruoli del personale dell’ente, in ogni caso gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità. Le deroghe a tale procedura comparativa hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. In merito all’unicità dell’incarico, le indicazioni del responsabile finanziario non sono condivisibili, trattandosi di incarichi riconducibili alle usuali competenze professionali di esperti in materia economico-finanziaria. In materia di affidamento dell’incarico affidato per ritenuta urgenza anche detta ipotesi non è giustificabile in quanto non presentava una tempistica tale da non potere essere gestita da un ente secondo le normali procedure di valutazione comparativa.

Conclusione

Il Collegio contabile conclude come il Comune, in violazione dei richiamati principi di pubblicità, trasparenza e rotazione degli incarichi, non ha adottato la procedura comparativa in assenza dei presupposti che avrebbero consentito l’affidamento diretto. Spetterà, pertanto, al responsabile finanziario di conformare la propria azione amministrativa in materia di affidamento di incarichi alla legge e di dare tempestivo riscontro alla Sezione delle iniziative assunte.

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