Il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata ha influenzato la corretta operazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. La precedente disposizione di cui all’art.228, comma 3, del Tuel , nella formulazione vigente fino al 2014, prescriveva: “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione contabile”. Le operazioni oggi richieste dai nuovi principi della contabilità armonizzata, sono state esaminate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo nella deliberazione 7 febbraio 2019 n.6.
Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
Il passaggio ai nuovi principi di competenza finanziaria potenziata, introdotti dal d.lgs.118/2011, ha confermato la necessità dell’operazione annuale di riaccertamento, aggiungendovi, fra le sue finalità, non più solo il mantenimento o la radiazione, ma anche la corretta imputazione temporale in bilancio.
Dal 2015, infatti, l’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, richiamato dall’articolo 228, comma 3, del TUEL, precisa che, nell’operazione annuale di riaccertamento dei residui, possono essere conservate le sole entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate, nonché le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Invece, le entrate e le spese accertate e impegnate, non esigibili nell’esercizio considerato, vanno reimputate all’esercizio in cui lo divengono (mediante l’eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato).
Il riaccertamento ordinario dei residui va effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria e, soprattutto, al termine della procedura non possono essere conservati tra i residui poste contabili cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Effettuate le citate premesse, evidenzia il Collegio contabile come esista una diretta connessione fra la corretta effettuazione dell’operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, infatti, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 TUEL), che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a predeterminate spese (art. 187 TUEL), nonché per ripianare eventuali disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 TUEL). Nel caso in cui, pertanto, l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di dubbia esigibilità non adeguatamente fronteggiati dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura delle spese da ultimo elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.
Gli indicatori di performance
A tal fine il Collegio contabile procede alla verifica dei risultati di un comune dopo il riaccertamento ordinario dei residui, individuando i seguenti indicatori:
- La percentuale di formazione dei residui data dal rapporto per i residui attivi sugli accertamenti di competenza, mentre per i residui passivi dal rapporto con gli impegni di competenza;
- Percentuale di smaltimento dei residui attivi dati dal rapporto tra incassi in conto residui e residui attivi, mentre per la percentuale di smaltimento dei residui passivi discende dal rapporto tra pagamenti e residui passivi;
- Percentuale di incassi in conto competenza, ossia con quale percentuale l’ente incassa i propri accertamenti delle entrate.
Interessante è vedere come l’ente si muove in termini di smaltimento dei residui attivi e passivi nei vari anni, al fine di verificare eventuali miglioramenti di performance dell’ente nella parte attiva e il rispetto dei tempi di pagamento sulla base della velocità di pagamento nella parte passiva.
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