Per quanto riguarda gli amministratori la normativa oggetto di scrutinio da parte dei magistrati contabili ha riguardato le disposizioni di cui al D.M. 4 agosto 2011 il quale prevede che “in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l’Ente di appartenenza, agli amministratori degli Enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali.” Tale riferimento ha fatto sì che molte sezioni territoriali della Corte dei conti hanno in particolare negato il rimborso delle spese basate su indennità chilometriche, mentre hanno ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti “che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”. Tale fattispecie si riferisce in particolare alle disposizioni di cui all’art.84 comma 1, TUEL ossia per gli “amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, e’ dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali”.
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