Il rimborso delle spese legali agli amministratori. Ancora un intervento dei giudici contabili

11 Ottobre 2016
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di V. Giannotti

Non si placano i dubbi e le incertezze, da parte degli enti locali, sulla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sopportate dagli amministratori mandati assolti in sede di giudizi penali. La stessa magistratura contabile non appare unanime nell’espressione dei pareri, lasciando gli enti nel dubbio di come trattare i citati rimborsi, a seguito delle innovazioni introdotte dal d.l.78/2015 che ha modificato l’art.86, comma 5, TUEL. Appare allora opportuno riepilogare i citati pareri della magistratura contabile, prima di esaminare una nuova recente posizione elaborata dal Collegio contabile della Basilicata.

PRIMI PARERI RETRITTIVI SULLA COPERTURA FINANZIARIA
I magistrati contabili lombardi, i primi ad aprire la serie di pareri sull’argomento (Corte dei conti, Sezione Lombardia, deliberazione 18/12/2015 n.470) successivamente seguiti dai magistrati pugliesi (Corte dei conti, Sezione Puglia, deliberazione 11/02/2016 n.33), interpretavano la nuova apertura del legislatore, a seguito della consolidata giurisprudenza di legittimità che ne aveva (prima delle modifiche del d.l.78/22015) negato il rimborso, in modo restrittivo evidenziando che:

  • La normativa sopravvenuta non lascia spazi finanziari aperti a nuove spese, avendo avuto modo di precisare che il rimborso possa avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
  • Al fine di rendere neutrale la spesa, in caso di pagamento, l’unica possibilità è quella di non variare l’aggregato di spesa riferito ai costi di funzionamento degli organi politici, includendo le spese afferenti al mandato degli amministratori, permettendo in tale modo di non distrarre risorse istituzionali per altri fini che siano quelli diversi dal soddisfacimento delle finalità pubbliche;
  • Se tale situazione di invarianza di spesa è soddisfatta, allora ai fini della liquidazione delle spese legali sopportate dagli amministratori assolti o i cui procedimenti risultano archiviati dal giudice penale, allora sarà possibile effettuare le seguenti verifiche ai fini della concreta rimborsabilità delle spese:
    a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
    b) presenza di nesso causale  tra  funzioni  esercitate  e  fatti giuridicamente rilevanti;
    c) assenza di dolo o colpa grave”.

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I quattro principi contabili applicati

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Il Pacchetto comprende:
1. Il principio applicato della programmazione, Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011
2. Il principio applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011
3. Il principio applicato della contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011
4. Il principio applicato del bilancio consolidato, Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011

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