Il caso oggetto di scrutinio da parte dei magistrati contabili, riguarda il rimborso delle spese legali disposte dall’Amministrazione al proprio dipendente non all’apertura del procedimento penale, ma solo successivamente alla conclusione dello stesso. I giudici contabili in primo grado avevano disposto il danno erariale per assunzione illegittima della spesa da parte dell’amministrazione, decisone che aveva indotto i convenuti a proporre appello. La Terza Sezione centrale di appello, con la sentenza 08/07/2016 n.303 ne conferma la condanna.
LE DEDUZIONI DEL CONVENUTO
Il ricorrente, avvocato interno dell’amministrazione che aveva apposto il proprio parere positivo alla liquidazione della spesa, evidenzia come la sentenza di condanna dei giudici di prime cure sia errata, in quanto non ha tenuto conto che sussisteva comunque il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali. D’altra parte non può essere messa in dubbio la circostanza che il dipendente a tutela dei propri interessi si sia fatto assistere da un proprio difensore di fiducia, nessun addebito può essere fatto discendere da ciò, stante la considerazione che, trattandosi di una contestazione in sede penale di un reato contro la P.A., al momento dell’inizio dell’indagine non poteva essere escluso il “conflitto di interesse” con la P.A. medesima e, pertanto, l’Amministrazione non avrebbe potuto assumere direttamente la difesa. Pertanto, solo ad indagine conclusa, con l’archiviazione, vi era la certezza dell’assenza del conflitto d’interesse e ciò ha consentito il rimborso.
Novità editoriale
Le variazioni di bilancio degli enti locali
di Antonio Quecchia
Il volume approfondisce tutti gli aspetti delle variazioni al bilancio, sia agli stanziamenti di competenza che alle dotazioni di cassa, e al piano esecutivo di gestione (PEG) e aiuta a comprendere il tipo di variazione da adottare, anche in esercizio provvisorio, dell’organo competente, del termine di adozione e dell’eventuale necessità di ottenere il parere dell’organo di revisione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento