Il ripiano del disavanzo non può superare la consiliatura

30 Ottobre 2023
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Le modifiche ai principi contabili del 7 settembre 2020, sul ripiano del disavanzo, non permettono più agli enti di agire nell’ambito del bilancio triennale anche per le amministrazioni la cui scadenza del mandato elettorale dovesse terminare prima, superando le precedenti indicazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. L’avvertimento è contenuto nella deliberazione n.114/2023 della Corte dei conti per la Liguria che ha sanzionato il comportamento di un ente locale che aveva ripartito in quote uguali il disavanzo emergente dall’ultimo conto consuntivo nel bilancio di previsione, nonostante la scadenza del mandato elettorale non consentisse l’operazione contabile.

Il fatto

Un ente locale con disavanzo consistente ha, con delibera consiliare, ha approvato il ripiano del disavanzo nelle tre annualità del bilancio 2023-2025, nonostante nell’anno 2023 vi fosse la scadenza del mandato elettorale. A supporto della decisione della ripartizione triennale, ha evidenziato come la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 30/2016) avesse precisato che la circostanza che gli esercizi compresi nel bilancio di previsione superassero la consiliatura e coincidessero con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituiva impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale.

Le indicazioni dei giudici contabili

A dire dei giudici contabili liguri, in ragione della scadenza del mandato elettorale nell’anno 2023, l’ente non è abilitato a trasferire il proprio disavanzo anche negli esercizi successivi al termine della consiliatura. La motivazione di tale divieto discende dalle modifiche del principio contabile di cui al punto 9.2.24 dell’Allegato n. 4/2 al dlgs 118/2011, ad opera del decreto del MEF del 7 settembre 2020, secondo cui ove la consiliatura dovesse avere scadenza precedente rispetto agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, il disavanzo deve essere recuperato entro il più breve termine della consiliatura. Pertanto, come già confermato dai giudici contabili della Sezione Abruzzo (deliberazione n.336/2022) ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione “il vincolo della durata residua della consiliatura prevalga sul limite massimo della programmazione triennale del bilancio di previsione solo se inferiore a quest’ultimo”. Peraltro, la specificazione introdotta da tale novella – creando uno stretto vincolo tra il termine del recupero del disavanzo e la durata della consiliatura in carica al momento della sua emersione – si pone in linea con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha in più circostanze messo in luce come il rientro da qualsivoglia disavanzo debba avvenire nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale (tra le tante: Corte cost. 107/2016). Di conseguenza, l’ente locale dovrà recuperare il disavanzo ripartito oltre la consiliatura tutto nell’anno di riferimento in ragione della scadenza nell’anno 2023.

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