Accertamento dei residui
Non avendo l’Organo di revisione fornito alcuna risposta in merito alla scarsa movimentazione dei residui attivi e passivi, ne ha dichiarato di aver eseguito la verifica a campione dei residui attivi e dei residui passivi, il Collegio contabile ha chiamato l’ente per fornire precisazioni in merito. Infatti, i dati contabili hanno evidenziato una scarsa movimentazione dei residui attivi, pari al 40,22 %, indice di una modesta riscossione delle entrate in conto residui. Entrando poi nel dettaglio, particolarmente bassa è la movimentazione dei residui relativi al titolo I, pari soltanto al 34,49 %, il che denota una insufficiente capacità di acquisizione alle casse dell’Ente delle entrate tributarie. Anche per i residui passivi, si registra un basso indice di movimentazione, pari soltanto al 41,66 %. Il Collegio contabile aveva, infatti, chiesto al revisore se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e all’esigibilità del credito e in ordine all’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno (punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011); ovvero, se, acquisito l’elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell’art. 179 del Tuel, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d’inesigibilità).
L’ente ha risposto precisando di aver avviato un percorso rivolto a migliorare e velocizzare la capacità di riscossione, con particolare riferimento all’azione di lotta all’evasione e, in ogni caso, di aver adottato tutti gli strumenti necessari per riscuotere i propri crediti anche attraverso il supporto di una società esterna.
Evidenzia il Collegio contabile l’importanza del riaccertamento ordinario avuto riguardo al monitoraggio e ricognizione dei residui attivi e passivi in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti.
Il ruolo del responsabile finanziario
Ricordano i giudici contabili come il legislatore abbia affidato al responsabile del servizio finanziario (art. 147 quinquies TUEL) e all’organo di revisione (art. 239 TUEL) l’adozione di ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano minare gli equilibri economico finanziari del bilancio di competenza; anche perché l’inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull’attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti.
In merito ai residui passivi, l’art.183, comma 1, del Tuel prevede un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti legittimanti la persistenza, evidenziando come tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
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