Il ruolo di revisore dei conti è sufficiente per l’esperienza alla nomina di magistrato contabile

25 Gennaio 2023
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Per la designazione di un magistrato della Corte dei conti è sufficiente avere avuto una esperienza pluriennale quale revisore dei conti, tale da superare le resistenze della Presidenza della medesima Corte. Inoltre, una motivazione di aver prestato servizio quale dipendente fiduciario di un ente locale della circoscrizione di nomina, è da considerarsi infondata. Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza n.593/2023) ha smontato due diversi pareri negativi rilasciati dalla Presidenza della Corte dei conti.

I fatti

A seguito di avviso pubblico del Consiglio di una Regione, per la “designazione di un componente nella Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti”, nonostante il parere quasi unanime alla designazione di un candidato, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha rilasciato un primo parere negativo alla sua designazione, sostenendo la mancanza di competenze del candidato presentato per il ruolo da svolgere. A dire dei magistrati, infatti, il candidato sarebbe privo del requisito relativo a “attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali o le Aziende Pubbliche”. Il ricorso straordinario del candidato estromesso veniva accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, per illogicità della motivazione, ritenendo non conciliarsi la contestata mancanza del requisito attinente alla specifica esperienza professionale, con il riscontro dell’attività da anni esercitata dal ricorrente, come revisore dei conti.

In sede di riedizione del potere e della successiva nuova richiesta al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, quest’ultima formulava nuovo parere sfavorevole con la motivazione che, per un verso, erano assenti i requisiti di legge in relazione alla specifica competenza in materia economica, e che, per un altro verso, vi era incompatibilità del candidato derivante dalle funzioni amministrative esercitate anni prima presso un Comune appartenente al medesimo distretto regionale della Corte, suscettibili di incidere negativamente sull’indipendenza della funzione magistratuale. Dopo che il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il secondo diniego del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la questione è giunta davanti al Consiglio di Stato.

L’accoglimento del ricorso

I giudici di Palazzo Spada hanno esaminato il primo motivo del diniego sull’asserita mancanza di professionalità del candidato nelle materie economiche, nonostante per il medesimo motivo reso nel primo parere fosse stata accolto nel ricorso straordinario del candidato. Deve essere, pertanto, confermato che l’appellante, quale professionista iscritto nell’elenco dei revisori dei conti (ora revisori legali) “… si occupa di revisione contabile e quindi di molteplici discipline economiche, come contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati e no profit, delle quali è, dunque, da considerare esperto.”.   Il primo motivo deve essere accolto.

Deve anche essere accolto il motivo del secondo diniego incentrato sulla «significativa incompatibilità territoriale, legata alle pregresse attività lavorative del medesimo, che non consentirebbe quella indipendenza e terzietà di giudizio tipicamente consona alla funzione magistratuale, la quale si svolgerebbe, oltretutto, nello stesso contesto geografico ambientale». Infatti, secondo i giudici amministrativi di appello, per i seguenti motivi: a) il comune deve il candidato ha svolto le sue funzioni è solo uno dei 400 comuni sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei conti; b) le competenze della Corte dei conti vanno oltre il controllo dei soli comuni, poiché si estendono anche alla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, delle università e delle istituzioni pubbliche aventi sede nella Regione. Pertanto, deve ritenersi improbabile che l’interessato possa trovarsi, sistematicamente, in una situazione di incompatibilità non altrimenti risolvibile con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento.

In definitiva, quindi, l’appello è stato accolto con annullamento del diniego opposto al candidato. Pertanto l’ente, se lo riterrà, nell’esercizio della sua discrezionalità, potrà riesercitare il potere e porre a fondamento della propria decisione altre e diverse valutazioni, con provvedimento espresso e motivato in modo chiaro, adeguato e sufficiente, a tutela dell’interesse pubblico generale e a garanzia delle situazioni soggettive del privato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento