Come evidenziato dal TAR Campania, Napoli (Sez. II), nella sentenza 28 dicembre 2023, n. 7295, le attività richieste hanno in gran parte una connotazione fortemente automatica e ripetitiva e risultano sovente eseguite attraverso supporti informatici, come nel caso delle operazioni di incasso e pagamento, delle attività di rendicontazione, dell’attività di elaborazione dei flussi per il calcolo degli interessi.
Secondo i giudici partenopei, il “servizio di tesoreria comunale così come disciplinato dal Decreto legislativo n. 267/2000” non può ritenersi di natura intellettuale nei sensi di cui all’art. 95, comma 10, del previgente codice appalti (d.lgs. n. 50/2016), che «esonera», in tali casi, dall’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza. Infatti, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 febbraio 2022, n. 1234; sent. 12 febbraio 2021, n. 1291; sent. 28 luglio 2020, n. 4806).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento