Il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, di cui all’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, al paragrafo 4.2, lettera d), prevede che “(…) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio”. Pertanto, agli enti locali in esercizio provvisorio la correlazione del Piano della performance con l’approvazione del Piano esecutivo della gestione, a sua volta subordinato all’approvazione del bilancio di previsione, consente all’ente una parziale deroga al termine perentorio del 31 gennaio, individuato dal comma 1, lett. a), del D.lgs. 150/2009. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.110/2021 della Corte dei conti del Veneto, secondo la quale agli enti locali la normativa prevede una disposizione derogatoria restrittiva e una ampliativa per l’approvazione del piano della performance rispetto all’art. 10 del D.lgs. 150/2009.
Le disposizioni legislative
L’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 150, in data 27 ottobre 2009 (come modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74), stabilisce che:
“(…) Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:
- a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.
AL successivo comma 1-bis si afferma che “Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’ articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo”.
L’Art.169, comma 3-bis, del Tuel stabilisce che “il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono (è) unificati(o) organicamente nel PEG.”
Infine, l’art.169, comma 1, del Tuel prevede che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”
La deroga restrittiva
In base alla normativa citata, a dire dei giudici contabili, in caso di approvazione del bilancio di previsione nei termini ordinari del 31 dicembre dell’esercizio precedente, l’adozione del Piano della performance dovrebbe avvenire infatti anticipatamente, rispetto al termine ordinario del 31 gennaio, definito nella disposizione generale. La mancata approvazione nei termini previsti impone, in ogni caso, almeno il rispetto del termine del 31 gennaio, tanto che la circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019, la quale, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (inclusi gli EE.LL.), richiama le disposizioni di cui all’art. 10, co. 5 del D.lgs. 150/2009, affermando che su di esse grava l’obbligo “(…) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell’eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (…)”.
Per gli enti di piccola dimensione, che non hanno l’obbligo di approvazione del PEG, ai sensi dell’art.169, comma 3, del Tuel secondo cui “L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis”, resta fermo l’obbligo di approvazione del piano della performance entro il 31 gennaio, come per la generalità delle Pubbliche amministrazioni.
La deroga ampliativa
In caso di esercizio provvisorio, la correlazione del Piano della performance con l’approvazione del Piano esecutivo della gestione, a sua volta subordinato all’ approvazione del bilancio di previsione, consente all’ente locale una parziale deroga al termine perentorio del 31 gennaio, individuato dal comma 1, lett. a), del D.lgs. 150/2009. In questo caso, gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che sono in esercizio provvisorio sono abilitati ad approvare il piano della performance entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione come formalmente differito dal decreto del Ministero dell’Interno.
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