Il vedemecum dei revisori degli enti locali: i metodi di campionamento (prima parte)

25 Febbraio 2019
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Dopo la consultazione avviata in data 19 gennaio 2019 per un mese, al fine di avere suggerimenti o osservazioni, in data 22 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ha pubblicato il documento “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali”. Secondo il Consiglio i principi elaborati sono frutto di un’importante sinergia tra Consiglio Nazionale, Ministero dell’Interno, Ministero dell’economia e Corte dei Conti, rappresentando una regola etico-professionale cui uniformarsi nella formulazione del giudizio e il cui adempimento costituisce un parametro di riferimento per valutare il corretto esercizio della funzione di revisione. La programmazione dell’attività e la pianificazione consentono all’Organo di revisione di ridurre il rischio di revisione a un livello “accettabile” e di adottare un modus operandi adeguato che incide anche sul piano delle responsabilità imputabili all’Organo di revisione.

I metodi di campionamento

Le attività di vigilanza e controllo dei revisori degli enti locali sono state suddivise in dodici documenti separati, ognuno dei quali individua in modo compito le regole ed i principi cui i revisori devono uniformarsi nelle loro attività di collaborazione del Consiglio comunale da una parte e della Corte dei conti dall’altro.

Nel primo documento “Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione dell’attività di revisione” particolare attenzione è stata posta alle attività di campionamento quale fase riferita alle procedure di revisione, in aderenza alle indicazioni dell’art.239, comma 1, lett.c) del Testo unico degli enti locali, al fine di sviluppare opportune risposte ai rischi di errori significativi. Secondo il documento i metodi per selezionare le voci da sottoporre a verifica e raccogliere gli elementi probativi sono i seguenti: a) campionamento statistico; b) selezione di tutte le voci analizzando così il 100 % del campione (selezione integrale); c) selezione di voci specifiche (campionamento soggettivo o ragionato). Tali metodi possono essere alternativi tra di loro o utilizzati congiuntamente.

Il campionamento statistico è effettuato mediante una selezione casuale degli elementi del campione e di utilizzo del calcolo delle probabilità inclusa la determinazione del rischio di campionamento. Gli elementi del campione sono selezionati in modo che ciascuna unità di campionamento abbia una probabilità di essere selezionata, contrariamente al campionamento non statistico in cui la selezione del campione è basata sul giudizio professionale.

La scelta di selezionare tutte le voci ovvero l’applicazione del metodo integrale (100% del capioneb) può essere appropriata, per esempio, quando la popolazione è costituita da un numero limitato di voci di valore elevato e, quindi, sia per la significatività intrinseca delle voci da verificare, sia per il limitato lavoro da svolgere, risulta appropriato ed efficiente l’azzeramento del rischio di campionamento (e di conseguenza del rischio di individuazione e di revisione). La selezione integrale può essere appropriata anche nel caso in cui esista un rischio significativo e vi è la necessità di azzerare il rischio di campionamento e, pertanto, in assenza di metodi alternativi, è maggiormente efficiente selezionare e analizzare tutte le voci.

Il campionamento soggettivo o ragionato presuppone invece la decisione dell’Organo di revisione di selezionare alcune voci specifiche (di una popolazione più ampia) e implica pertanto l’esercizio del giudizio professionale del revisore nello stabilire:  la dimensione del campione (ad esempio si verificano tutte le voci che presentano un saldo contabile superiore a d un determinato importo); gli elementi da selezionare (ad esempio, voci specifiche soggette a rischio o inusuali o per le quali in passato si sono riscontrati errori); l’affidabilità della popolazione in base ai risultati del campione esaminato.

Il documento conclude con una analisi del rischio di campionamento, ossia la limitazione di una analisi dei dati esaminati è sicuramente diversa da un’analisi intera su tutti i documenti, cercando di indirizzare il revisore sui vari rischi di non cogliere nel campionamento elementi significativi delle analisi effettuate.

In merito alla significatività dell’errore, il documento precisa che esso diviene significativo quando ci si può ragionevolmente attendere che, considerato singolarmente o aggregato con altri errori, sia in grado di influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. Ai soli fini della determinazione degli elementi da selezionare nell’ambito di una popolazione monetaria da assoggettare a controllo, l’Organo di revisione stabilisce i seguenti livelli di significatività:

  1. a) significatività complessiva, intesa come livello massimo di errore tollerabile sul rendiconto dell’ente nel suo complesso;
  2. b) significatività operativa, intesa come importo o importi stabiliti dall’Organo di revisione in misura inferiore alla significatività complessiva, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività complessiva. Ove applicabile, la significatività operativa per la revisione si riferisce anche all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa;

c) errore chiaramente trascurabile, inteso come importo al di sotto del quale gli errori sono considerati chiaramente trascurabili e, di conseguenza, non necessitino di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l’insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul rendiconto.

Domani sarà pubblicata la seconda parte dell’articolo e mercoledì l’ultima.

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