Il vedemecum dei revisori degli enti locali: debiti fuori bilancio e passività pregresse (seconda parte)

Il documento precisa come vi sia una sostanziale differenza tra attività di consulenza e di collaborazione.

26 Febbraio 2019
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Il secondo documento “Funzioni dell’organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza” si concentra sulle attività di collaborazione dell’Organo di revisione con il Consiglio comunale, anche sulla base delle coordinate indicate nello Statuto o nel regolamento di contabilità di ogni singolo ente locale. Precisa il documento come vi sia una sostanziale differenza tra attività di consulenza e di collaborazione. Le attività di consulenza rappresenta una prestazione di servizio che non può essere richiesta all’Organo di revisione, mentre l’attività di collaborazione riguarda l’aspetto economico-finanziario delle proposte di deliberazione e di valutazione dei risultati delle politiche realizzate. In altri termini, le attività di collaborazione si esplicano nelle aree riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio sull’attività della Giunta e degli altri organi dell’ente in ambito di attività amministrativa, comprendendo le funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione, attività in ogni caso limitata ai soli aspetti economico-finanziari.

Si ricorda come, in caso di regolamenti di contabilità che dovessero estendere gli ambiti di intervento dei revisori dei conti in favore di soggetti o casi diversi da quelli previsti dalla legge, sono da considerarsi prestazioni aggiuntive a cui va adeguatamente parametrato l’eventuale compenso. Pertanto, la collaborazione si esplica con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economici patrimoniali e finanziari dell’area di competenza consiliare tesi a conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell’azione amministrativa. SI ricorda come i pareri, i rilievi, le osservazioni e le proposte indirizzati all’organo politico possono essere disattesi solo con scelte opportunamente motivate.

Attività di collaborazione

In merito ai pareri obbligatori dell’Organo di revisione le sette tipologie sono individuate dall’art 42, comma 2 del TUEL, dalla lettera b) dell’art. 239 del Tuel e dalla delibera n. 345/2013 della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte e dalla sezione regionale della Corte dei conti della Liguria n. 4/2014, e sono le seguenti: 1. piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2. bilancio di previsione, variazioni e salvaguardia equilibri; 3. modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con essi; 4. ricorso all’indebitamento; 5. debiti fuori bilancio e transazioni; 6. utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 7. regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali.

Il documento ricorda come l’art.174, comma 1 del Teul non richiede più il parere dell’Organo di revisione nella fase di presentazione al Consiglio dello schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione DUP.

Pareri su debiti fuori bilancio e passività pregresse

In merito ai debiti fuori bilancio, l’Art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. Spetta all’Organo di revisione sia la verifica l’effettività della copertura finanziaria rispetto ai criteri e alle regole dettati dai principi contabili, con particolare riferimento agli esercizi finanziari successivi al primo; sia l’espressione un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile obbligatorio secondo l’art. 239 comma 1, lett. b) n. 6) e comma 1 bis del Tuel, oltre a verificare che il provvedimento sia trasmesso alla competente procura della Corte dei Conti. Qualora l’ente non provveda, l’organo di controllo deve provvedere a comunicare alla competente Procura della Corte dei Conti l’inadempienza. Inoltre, l’Organo di revisione deve verificare, anche a campione, nel corso dell’esercizio e alla fine, se sussistono spese aventi la natura di debiti fuori bilancio imputate in competenza senza un previo atto di riconoscimento e finanziamento da parte del Consiglio. A tal fine occorre accentuare le verifiche in particolare sulle somme impegnate nei primi mesi dell’esercizio.

In merito alle coperture finanziarie, il documento richiama la delibera Sezioni Autonomie n.21/2018 relativa alle modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio tenuto conto delle nuove regole dettate dall’armonizzazione contabile. In particolare, enuncia i seguenti principi di diritto:

Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico. 2. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 3. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l’adozione delle conseguenti misure di ripiano”.

Il documento ricorda, inoltre, come sia il Consiglio comunale l’unico organo preposto ad accertare se il debito fuori bilancio rientra tra le tipologie dell’art. 194 del TUEL (quindi a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente) e a deliberare. La deliberazione individua le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte che possono essere così elencate in ordine di importanza: riduzione delle spese correnti, o utilizzo di nuove entrate; applicazione eventuale avanzo di amministrazione disponibile ai sensi di legge; utilizzo di disponibilità derivanti da adozione piano triennale di riequilibrio; vendita dei beni del patrimonio disponibile, altre entrate in conto capitale e contrazione di prestiti, con riferimento a debiti fuori bilancio in conto capitale.

Il debito è riconosciuto solo se vi sia il contestuale finanziamento, mentre la deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento e finanziamento è diretta a: accertare se il debito è imputabile all’ente; accertare se rientra in una delle cinque tipologie riconoscibili; limitare il riconoscimento per la tipologia della lett. e) (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del Tuel) nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente; reperire il finanziamento; accertare le eventuali responsabilità.

Il documento, inoltre, si sofferma sulla differenza tra debito fuori bilancio e passività pregresse o arretrate. Quest’ultime sono spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare l’impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 T.U.E.L.), ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 T.U.E.L.). In merito i giudici contabili hanno evidenziato che nel caso in cui l’impegno sia stato a suo tempo assunto, ma i corrispondenti residui siano stati eliminati oppure nei casi in cui, ad esempio sulle utenze, l’ente riceva in annualità successive richieste di conguaglio su spese a suo tempo impegnate, tali spese possano essere impegnate sulla competenza dell’esercizio e non siano da considerarsi debiti fuori bilancio.

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