Il vedemecum dei revisori degli enti locali: i pareri su transazioni (terza parte)

Si ricorda come parte della giurisprudenza contabile abbia cercato di estendere il parere obbligatorio dei revisori dei conti, anche ad alcuni atti di transazione di competenza della Giunta comunale o dei dirigenti.

27 Febbraio 2019
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Altro tema di cui il documento tenta di fare chiarezza è quello del parere obbligatorio rilasciato sugli atti di transazione. Si ricorda come parte della giurisprudenza contabile abbia cercato di estendere il parere obbligatorio dei revisori dei conti, anche ad alcuni atti di transazione di competenza della Giunta comunale o dei dirigenti. Infatti, se è vero che la giurisprudenza contabile ha ritenuto obbligatorio il parere dei revisori dei conti su tutte le transazioni che si concludano con l’approvazione da parte del Consiglio comunale è altrettanto vero che in presenza di una transazione di importo consistente, ovvero di particolare rilievo, pur non di competenza del Consiglio comunale, vi sia una forte necessità del parere dell’Organo di revisione. Tale necessità, secondo parte della giurisprudenza contabile, potrebbe essere risolto, stante la potestà regolamentare dell’ente locale, direttamente nel regolamento di contabilità, in modo tale che nelle funzioni di controllo si possa estendere il parere anche ad atti di transazione di particolare complessità o di importo consistente, obbligando l’ente ad adeguarsi alle misure eventualmente suggerite nel parere dell’Organo di revisione, salvo scostamento adeguatamente motivato. Sul punto, tuttavia, il documento sui principi di vigilanza e di controllo, ha ben indicato che una estensione del parere obbligatorio al di fuori dei casi consentiti dalla legge, impone un adeguamento del compenso dell’Organo di revisione, trattandosi di attività ulteriori non richieste dal legislatore.   

I pareri su Transazioni

Il principio elaborato dal Consiglio ricorda come la transazione (art. 1965 c.c.) è uno strumento negoziale che in funzione deflattiva del contenzioso cerca di prevenire o porre fine a liti, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, tutelando l’interesse pubblico, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale. Essa deve avere ad oggetto “diritti disponibili” (art. 1966 comma 2 c.c.) e determina una rinnovazione del titolo. Tuttavia se il debito pregresso rientra tra i casi di debito fuori bilancio ex art. 194 Tuel, la transazione non ne muta la natura contabile. Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui l’ente abbia individuato le risorse necessarie nel proprio bilancio per addivenire ad una transazione, la cui prassi non può costituire esimente dalla eventuale necessità di riconoscere a monte un debito fuori bilancio nei casi di legge, aggirando la funzione di controllo e indirizzo del Consiglio in materia di bilancio (es. la sentenza esecutiva può essere oggetto di transazione esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale abbia prima riconosciuto il debito fuori bilancio e sia stata data informativa alla Procura della Corte dei conti).

In merito al parere dell’Organo di revisione non è rilevante se l’ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all’atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che il parere deve essere reso al solo organo consiliare, il quale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare la mancata adozione delle proposte espresse dall’organo di revisione. Altra funzione è quella di verifica, e non di parere, riguardanti gli atti transattivi predisposti dai responsabili delle varie aree, e dalla stessa Giunta a seconda della loro competenza. In quest’ultimo caso, anche a fronte delle indicazioni della giurisprudenza contabile, sono stati individuati le seguenti attività di verifica nella fase di controllo da parte dell’Organo di revisione:

1) che il contenuto della transazione preveda concessioni reciproche;

2) il fatto che vi sia una controversia giuridica, che si tratti di diritti disponibili e a contenuto patrimoniale;

3) circa le modalità di formazione della volontà amministrativa: o si avrà a corredo un parere dell’avvocatura dell’ente, oppure si richiederà una relazione, di norma riservata al legale che assiste lo stesso Ente o del Responsabile del servizio che ne motiva l’opportunità e la convenienza;

4) che l’atto amministrativo deve essere motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e comunque non presentare caratteristiche di manifesta illogicità. Deve considerare la convenienza economica della transazione in relazione al rischio di causa, tenuto conto anche dell’andamento processuale.

Il parere richiesto all’Organo di revisione deve tener conto dei seguenti criteri: ammissibilità della transazione (cfr. SRC Piemonte n. 344/2013/PAR – SRC Lombardia n. 1116/2009/PAR); correttezza della procedura; competenza ad autorizzare; dimostrazione della convenienza; corretta imputazione e finanziamento della spesa.

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