Illegittima la cessione diretta della quota del Comune al socio privato che punta al controllo

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22 Marzo 2018
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di Michele Nico

La delibera Anac n. 189/2018 La partecipazione di un Comune al capitale sociale dell’aeroporto, anche se esigua, non può essere ceduta senza gara all’investitore privato che punta all’influenza dominante sulla società, e se ciò accade il caso va segnalato alla Procura della Repubblica e della Corte dei conti per i rispettivi profili di competenza.
Il parere espresso dall’Anac con delibera n. 189/2018 in esito ad alcuni esposti riguardanti l’ingresso di Save nell’aeroporto «Valerio Catullo» di Verona è un fulmine a ciel sereno con effetti destabilizzanti per gli equilibri dell’attuale governance e solleva dubbi in ordine alla possibilità di deroga al principio dell’evidenza pubblica con il ricorso alla procedura negoziata per la cessione delle quote societarie, a dispetto del fatto che l’articolo 10, comma 2, del Dlgs 175/2016 (testo unico sulle società partecipate) prevede espressamente questa facoltà per il socio pubblico, sempre che esso dia «analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita».
Inapplicabilità della deroga
Questa deroga, sostiene l’Autorità, non poteva applicarsi al caso considerato in ragione dei profili della strategia legata all’ingresso del socio privato nell’aeroporto di Verona, che rispondeva al proposito di esercitare un’influenza dominante su un’ampia zona del territorio mediante il controllo congiunto di vari aeroporti del nord Italia, da Verona a Venezia e da Brescia a Treviso.
La strategia d’azione del partner privato si è mossa a piccoli passi, per estendere poi il controllo sull’intera gestione della società aeroportuale.

Il piano strategico
L’investimento programmato mirava a un progetto di integrazione con la costituzione di un polo unitario che, rispetto all’aeroporto Catullo, prevedeva le seguenti fasi:
a) la costituzione da parte dei soci pubblici di una Newco, destinata a divenire il soggetto rappresentativo degli enti locali all’interno della compagine della Catullo;
b) l’acquisto da parte di Save di una partecipazione di ingresso estremamente ridotta (2 per cento), grazie alla cessione diretta della quota di un Comune socio;
c) il conseguente aumento di capitale lanciato dalla società e l’esercizio da parte di Save del diritto di prelazione sull’inoptato, nell’intento di raggiungere una partecipazione di almeno il 35% del capitale;
d) la sottoscrizione di un patto parasociale tra Save e la Newco, volto a disciplinare i rapporti tra gli azionisti e dotare la società di regole di governance condivise.
Questo piano strategico viene passato al setaccio da parte dell’Anac, che nella complessa fase istruttoria propedeutica al parere chiede una serie di dati ed elementi informativi, tra cui la tipologia di procedura adottata per la cessione dell’esigua quota trasferita dal Comune socio alla Save, le motivazioni del mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica, le caratteristiche del partner privato selezionato (finanziario o industriale) in rapporto alle previsioni del piano industriale e, infine, le eventuali approvazioni intervenute al riguardo da parte del ministero dei Trasporti.

La difesa dell’ente
Il Comune azionista replica all’Anac che il Dlgs 175/2016, nel sancire la regola dell’evidenza pubblica per la cessione di quote di partecipazione societarie da parte di enti pubblici, all’articolo 10, comma 2, prevede espressamente la possibilità del ricorso alla procedura negoziata, qualora essa risulti adeguatamente motivata e basata su offerte congrue, secondo quanto previsto da autorevoli orientamenti giurisprudenziali. L’ente rileva che, dal punto di vista economico, l’offerta del partner privato è stata sottoposta a un’accurata verifica da parte di un advisor indipendente che, con un documento di analisi, ha attestato la congruità dell’offerta. Il Comune aggiunge di essersi conformato alle indicazioni della Corte dei conti in ordine alla progressiva dismissione delle micro-partecipazioni societarie, secondo quanto prescritto dalla normativa di settore e dalla relativa giurisprudenza in materia. Bocciatura della cessione diretta In esito al contraddittorio, l’Autorità conclude l’esame osservando che, per la società a capitale misto con prevalenza di capitale pubblico, la normativa ha individuato il principio dell’evidenza pubblica per la scelta dei soci privati, sia in fase di costituzione che successivamente nel corso della vita della società. Al riguardo, l’articolo 1, comma 2, del Dlgs 163/2006, vigente al momento della procedura in esame, stabiliva che «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedura di evidenza pubblica». L’Anac soggiunge che il Consiglio di Stato con numerose pronunce e, da ultimo, con lasentenza n. 4014/2016, ha evidenziato come «l’obbligo di rispettare la regola dell’evidenza pubblica per l’alienazione delle quote sociali detenute in una società mista risponda a un principio di ordine pubblico economico presiedendo al rispetto degli altrettanto generali principi di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione dei potenziali concorrenti».

Osservazioni conclusive
Le conclusioni dell’Autorità, come si vede, non lasciano spazio a margini di legittimità per l’operazione presa in esame, che viene decisamente censurata. E come se ciò non bastasse, il problema evidenziato non ha soluzione, dacché affermare oggi la doverosità di principi concorsuali in rapporto a una vicenda ormai conclusa genera elementi di incertezza per la gestione societaria, senza la benché minima possibilità di intervento su un assetto societario che si è stabilmente consolidato.

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