Il fatto
A seguito della dichiarazione di dissesto da parte di un Comune, il Presidente della Repubblica con proprio decreto nominava la Commissione Straordinaria di Liquidazione, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso. Il Ministero dell’Interno con successivo decreto versava, sul Conto di Tesoreria dell’Organo Straordinario di Liquidazione, l’importo pari a € 4.000.000,00 euro, unitamente al contributo di 496.000,00 euro previsto dall’art.3-bis del d.l. n.174/2012, cui si aggiungevano circa 780.000 euro di residui attivi riscossi. A fronte di una massa passiva pari a circa 5,7 Milioni di euro, l’OSL procedeva al pagamento dei creditori aderenti alla proposta transattiva nella misura del 60% di quanto dovuto, eccezione fatta per debiti da lavoro pagati al 100%, estinguendo debiti per un importo di circa 4.200.000,00 euro, con un esborso di circa 2.650.000,00 euro. Una volta approvato il piano definitivo di estinzione delle passività pregresse, il Ministero dell’Interno invitava il Comune alla restituzione allo Stato della parte residua in quanto somme destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Le motivazioni del comune
Nel ricorso presentato al giudice amministrativo, sostiene l’ente locale come l’articolo 33 del decreto legge 66 del 2014, il quale, destinando l’anticipazione di liquidità “all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria”, ne mette chiaramente il relativo importo a disposizione delle attività liquidatorie della Commissione Straordinaria senza distinguere i pagamenti da effettuare per il soddisfacimento dei creditori che abbiano o meno aderito alla transazione. In quanto anche laddove .S.L. non dovesse provvedere al pagamento dei creditori non aderenti alla transazione, consegnando gli importi residui non sussisterebbe comunque in capo al Comune l’obbligo di restituzione immediata di tali importi all’amministrazione centrale e ciò in virtù dell’articolo 33 comma 5 del decreto legislativo 66/2014, il quale prevede che la restituzione dell’anticipazione venga effettuata, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni.
La decisione del Collegio amministrativo
Secondo il Collegio amministrativo siciliano da una coordinata disamina delle disposizioni previste dal TUEL si ricava che l’anticipazione di liquidità, in favore dei Comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario, costituisce un incremento della massa attiva da impiegare per il pagamento di tutti i debiti ricadenti nell’ambito della procedura semplificata, senza alcuna preclusione nei confronti di quei creditori che non abbiano aderito all’offerta transattiva. Che tale anticipazione non si rivolga ai soli crediti oggetto di transazione è espressamente indicato all’art.258, comma 2, del TEUL laddove vi è il riferimento alla valutazione all’“importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute”, nonché a “tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”. In altri termini, mentre il comma 3 si riferisce ai crediti, da soddisfare con precedenza, per i quali i creditori accettano il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento, il comma 4, espressamente, prevede che “l’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”. Inoltre, continua il Collegio amministrativo, la formulazione del comma 7 dell’art. 258 TUEL stabilisce che “in caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell’ente locale dissestato. E’ restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”. Infine, l’art. 256, comma 9, assume, poi, carattere dirimente, ove stabilisce che “a seguito dell’approvazione del piano di estinzione l’organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata”.
I giudici amministrativi accolgono le doglianze dell’ente locale e dispongono, quale conseguenza, l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha stabilito la restituzione allo Stato delle somme anticipate e non utilizzate.
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