La Corte ha ritenuto non fondati i profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa della Regione Siciliana, la quale aveva impugnato la delibera di parifica delle Sezioni territoriali innanzi alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (sentenza n. 270 del 2020).
Nel merito, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che permetteva alla Regione Siciliana il ripiano delle quote di disavanzo pregresse in dieci anni e di sospenderne per un anno il recupero. Tale normativa, secondo la Corte, anziché favorire la riduzione della spesa, ne permetteva un ampliamento.
La normativa dichiarata incostituzionale impattava negativamente sugli equilibri di bilancio regionali, tutelati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., e sui principi di copertura della spesa, responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo ed equità intergenerazionale. La Corte ha sottolineato che l’ampliamento illegittimo della capacità di spesa della Regione influenzava negativamente anche i conti nazionali, ostacolando gli obiettivi macroeconomici nazionali ed europei.
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