Nella nota del presidente Giuseppe Busia vengono innanzitutto ricordati “i pronunciamenti dell’Autorità in merito alla mancata qualifica di Asmel quale centrale di committenza”.
Quindi, come già stabilito nella delibera n. 225 del 16 marzo 2021, Anac evidenzia che è vietato porre a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario i costi di gestione delle piattaforme telematiche e altri costi connessi alla procedura. L’Autorità sottolinea come la norma che prevedeva un meccanismo di remunerazione a carico del futuro aggiudicatario mediante una commissione prestabilita, norma inserita dal comune siciliano nel disciplinare di gara, non è supportata da alcuna puntuale base normativa.
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