L’art. 191 Tuel si limita a proibire all’ente di effettuare spese, ovvero propriamente esborsi, in mancanza dell’impegno contabile, e quindi non impedisce in alcun modo che si programmi, senza per il momento nulla sborsare, una spesa futura, oltretutto condizionata al favorevole esito della gara, e quindi all’altrettanto futuro attivarsi di una nuova fonte d’introiti per il comune, costituita dai canoni versati dal concessionario entrante.
(TAR Lombardia-Brescia, sez. II, sentenza del 15 gennaio 2010, n. 49)
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